FAQ Nuovo Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Aggiornate al 9 dicembre 2025

ART. 9 – PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Fermo restando che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni, ai fini di una rinegoziazione prima della stipula del contratto, occorre riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di alterare in maniera rilevante le condizioni di equilibrio originarie. 

La massima è consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.129-del-2-aprile-2025 

ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono tenuti all’applicazione del codice dei contratti i consorzi che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi all’art. 1, lett. q) dell’allegato 1.1 al D.lgs. 36/2023, nonché i consorzi titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi del comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. 36/2023.
Sono, altresì, tenuti al rispetto del codice dei contratti i consorzi costituiti da privati o da soggetti misti pubblici e privati che procedono all’affidamento di determinate tipologie di lavori e di servizi connessi, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto disposto dall’art. 13 della Direttiva 14/2024. 

ART. 14 – SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA E METODI DI CALCOLO DELL’IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI. DISCIPLINA DEI CONTRATTI MISTI

L’art. 14, comma 18, del d.lgs. 36/2023 individua la disciplina applicabile ai contratti misti, in base al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale, in ragione dell’importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dello stesso. Il Codice prevede, quindi, come unica regola generale, in tali casi, l’applicazione della disciplina relativa al tipo di appalto prevalente, da intendersi per tale, quello di valore stimato più elevato, con superamento del criterio della “prevalenza funzionale” fissato dall’art. 28 del d.lgs. 50/2016

ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Il consorzio tenuto all’applicazione del codice dei contratti pubblici che non disponga di proprio personale o  non abbia nel proprio organico dipendenti in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richiesti dalla legge per lo svolgimento degli incarichi di Responsabile Unico di Progetto, di Direttore dell’esecuzione del contratto e di Direttore dei lavori, potrà individuare le diverse figure innanzi citate, tra il personale degli enti consorziati, attraverso la stipula di accordi con gli stessi, purché il personale impiegato sia in possesso delle specifiche competenze e professionalità richieste dalla natura dell’incarico.
Il conferimento dell’incarico al personale degli enti consorziati dovrà, comunque, avvenire nel rispetto di quanto previsto nello statuto, - quale atto organizzativo del consorzio medesimo - e nella Convenzione che regola il rapporto tra gli enti consorziati.

Il consorzio tenuto all’applicazione del codice dei contratti pubblici che non disponga di proprio personale può individuare il Responsabile per l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (art. 33-ter del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) tra il personale degli enti consorziati, attraverso la stipula di accordi con gli stessi.
Il conferimento dell’incarico al personale degli enti consorziati dovrà, comunque, avvenire nel rispetto di quanto previsto nello statuto - quale atto organizzativo del consorzio medesimo - e nella Convenzione che regola il rapporto tra gli enti consorziati.

Il d.lgs. 36/2023 rimette alla discrezionalità delle singole amministrazioni aggiudicatrici l’individuazione del modello organizzativo ritenuto più idoneo ai fini dell’individuazione del Rup ed eventualmente dei Responsabili di fase, sulla base dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dall’art. 15 e dall’Allegato I.2 del Codice. Il modello organizzativo prescelto dalla singola stazione appaltante, ai fini della nomina del Rup, dovrebbe tenere conto della preferenza riconosciuta dall’art. 15 del Codice, per l’individuazione di tale figura nell’ambito dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa; in secondo luogo, il modello organizzativo prescelto dovrebbe garantire l’individuazione di un Rup in possesso di adeguati requisiti (come indicati nell’art. 15 e nell’allegato I.2) e competenze professionali, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 3 del medesimo Allegato.

ART. 66 - OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

No. Come per la generalità degli affidamenti, i compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di affidamento non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento.

No in quanto trattasi di documento che per espressa previsione dell’articolo 2 dell’Allegato I.7, deve essere redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale di cui all’articolo 1 del medesimo Allegato e preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), da redigersi - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 comma 3 del codice – ad opera del RUP secondo le prescrizioni dell’Allegato I.7. L’articolo 3 del richiamato Allegato precisa, inoltre, che il DIP è redatto in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP ed indica - in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare - le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.  
Il rispetto dell’indicata sequenza procedurale stabilita dalle sopra richiamate disposizioni del codice dei contratti pubblici e del relativo Allegato 1.7 preclude, pertanto che il DOCFAP - qualora affidato all’esterno - possa essere affidato contestualmente ad altro livello di progettazione.

ART. 69 - ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) E ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

L’accesso di imprese estere extra UE, appartenenti a paesi non firmatari dell’AAP o di altri accordi internazionali cui l’Unione è vincolata è sempre ammesso, ma non garantito. Infatti, la stazione appaltante interessata può escludere dalla gara l’O.E. motivando la propria decisione purché la stessa sia resa nota già in sede di indizione della procedura di gara. Ciò vale anche in caso in cui l’O.E. estero partecipi quale impresa ausiliaria.

Art. 76 comma 2 lett- b) AFFIDAMENTO SERVIZI INFUNGIBILI

Si, stante la corresponsione da parte delle Università delle APC (Article Processing Charge) e trattandosi di pubblicazione finalizzata a garantire la rilevanza e l’ampia diffusione dei risultati scientifici conseguiti nell’ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca.
Tuttavia, nel caso in cui la pubblicazione si appalesi come infungibile sia in ragione del prestigio scientifico assicurato da una determinata rivista internazionale sia in virtù delle modalità di selezione effettuate dalla medesima rivista ai fini della pubblicazione può trovare applicazione la procedura semplificata di cui all’articolo 76, comma 2, lett. b) del Codice. 
A tal riguardo, si ricorda che nelle more della necessaria implementazione da parte delle PAD (Piattaforme Digitali di Approvvigionamento), l’Autorità ha predisposto uno specifico modello di comunicazione (scheda “ABI), disponibile mediante l’interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC e relativo  all’acquisizione - per importi sotto soglia europea - di beni e servizi infungibili ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b) del Codice nei confronti di operatori economici esteri (vedasi Comunicato del Presidente del 30 luglio 2025). 
Essendo le APC, di regola, di importo normalmente inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 del Codice, tale modello di comunicazione può essere utilizzato dalle Università nei casi di infungibilità della pubblicazione su una specifica rivista internazionale.

Art. 100 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - e Allegato II.12 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

No. La certificazione in questione, ai sensi di quanto espressamente previsto dal combinato disposto degli articoli 18 comma 22 dell’Allegato II.12 e 15 comma 1 lett. p) dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, rappresenta un presupposto necessario ai fini del collaudo “limitatamente” ai lavori rientranti nella diversa categoria di qualificazione OS 12-A (barriere stradali di sicurezza). Per questi ultimi il legislatore ha dettato una disciplina speciale, non applicabile per analogia ai lavori riconducibili alla diversa categoria di qualificazione OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili), rispetto ai quali né il Codice né i richiamati Allegati prescrivono il medesimo adempimento. 

ART. 101 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sì, l'integrazione dichiarativa è consentita purché il RTI sia complessivamente in possesso dei requisiti di qualificazione e abbia già indicato le quote di partecipazione riferite all'insieme delle categorie dei lavori.
Infatti, la stazione appaltante, nell’ambito dell’attivazione del soccorso procedimentale ai sensi dell’art. 101, comma 3, può sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, purché non ne modifichi i contenuti.

ART. 106 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore. Nello specifico si tratta di:

  • banche;

  • intermediari finanziari non bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“Intermediari 106”);

  • confidi iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“confidi maggiori”);

  • imprese di assicurazione, purché abilitate all’esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni private).

La Banca d’Italia e l’IVASS, curano la tenuta di albi ed elenchi dei soggetti autorizzati.

Se un soggetto si qualifica come “banca” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nell’albo delle banche, consultabile sul sito della Banca d’Italia. È possibile verificare l’iscrizione nella sezione “Banche” o anche cliccando in alto a destra su “Ricerca storica/avanzata” e inserendo la denominazione della banca o il codice meccanografico di 4 cifre. Tale codice è anche noto come codice ABI e viene indicato dalle banche nelle comunicazioni ufficiali, insieme alla denominazione sociale.

Attenzione! Bisogna accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall’albo, soprattutto se si usa la funzione “ricerca storica/avanzata”.

Per sapere se una banca estera è legittimata a operare in Italia, deve risultare iscritta nell’albo delle banche consultabile sul sito della Banca d'Italia.

In questo caso si può ricercare la banca cliccando a sinistra sulla sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia”; attraverso la funzione “Ricerca storica/Ricerca avanzata”, selezionando la maschera “Ricerca avanzata negli albi ad una data” è possibile impostare la ricerca per la nazionalità della banca.

Inoltre, bisogna verificare che nella scheda “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce il “Rilascio garanzie e impegni di firma”.

Inoltre, sul registro dell’European Banking Authority (EBA), sezione “Credit institution”, si può verificare il Paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo che ha rilasciato l’autorizzazione o in cui sono insediate le succursali.

Un soggetto non bancario che si qualifica come “Intermediario finanziario” e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere autorizzato al rilascio di garanzie.

É possibile verificare se un intermediario finanziario è abilitato a prestare garanzie nell’apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d’Italia.

Si ricorda che le società fiduciarie, pure iscritte nella sezione dell’albo ex art. 106 TUB, e gli operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie.

Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale all’estero possono rilasciare fideiussioni in Italia. Per verificare se un intermediario finanziario estero è abilitato al rilascio di garanzie, bisogna consultare gli albi e elenchi di vigilanza, sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia” e controllare che nella scheda delle “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce “Rilascio garanzie e impegni di firma”.

Quando il soggetto che presta la fideiussione si qualifica come confidi, questo deve essere iscritto nell’albo degli intermediari ex art. 106 del TUB ed essere abilitato a rilasciare fideiussioni nei confronti del pubblico. I confidi iscritti a tale albo sono detti “confidi maggiori”.

É possibile verificare se un confidi maggiore è abilitato a prestare garanzie per appalti nell’apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d’Italia.

Invece, i cosiddetti “confidi minori”, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB ma nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (OCM) e non sono autorizzati al rilascio di fideiussioni a beneficio delle P.A..

Attenzione! Pertanto, se il soggetto confidi proponente la garanzia è iscritto nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (OCM) oppure dichiara di essere iscritto nell’elenco ex art. 155, co. 4, TUB, precedentemente tenuto dalla Banca d’Italia ed oggi dismesso, il soggetto non è autorizzato a rilasciare garanzie nei confronti della PA o di terzi. È opportuno, in tal caso, segnalare il soggetto all’OCM tramite i riferimenti presenti sul sito web dell’Organismo.

Se un soggetto si qualifica come “impresa di assicurazione” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nel Registro delle imprese di Assicurazione (c.d. RIGA) consultabile sul sito dell’IVASS. È possibile verificare l’iscrizione inserendo la denominazione della impresa.

Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle “Garanzie finanziarie per le P.A.” le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell'apposito elenco, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono soggetti vigilati né dall’IVASS né dalla Banca d’Italia e non sono autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie.

Attenzione! L’assenza della denominazione negli elenchi sopra indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la denominazione indicata nella polizza compare eventualmente nell’Elenco sul sito IVASS degli “avvisi imprese non autorizzate o non abilitate”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i 5

consumatori”. Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch’esso consultabile nel Quick link della sezione “Per i consumatori”.

Anche le imprese di assicurazione estere, purché risultino abilitate a operare in Italia secondo il cosiddetto passaporto europeo, possono rilasciare polizze fideiussorie a garanzia di appalti e finanziamenti pubblici. Per sapere se una compagnia estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare il Registro delle imprese (RIGA) sul sito dell’IVASS.

Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione “Garanzie finanziarie per la P.A.” in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche l’elenco delle imprese estere abilitate al Ramo Cauzione, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Se non è indicata alcuna modalità, significa che l’impresa non ha comunicato all’IVASS nessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l’IVASS a ivass@pec.ivass.it

Inoltre, sul registro dell’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), è possibile verificare il Paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo dove ha sede l’impresa estera e che ha rilasciato l’autorizzazione.

Attenzione! Se non si rinviene la denominazione della compagnia negli elenchi sopra indicati, vuol dire che la stessa non è autorizzata/abilitata a esercitare in Italia nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la medesima denominazione compare eventualmente nell’elenco pubblicato sul sito IVASS degli “avvisi imprese non autorizzate o non abilitate”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”. Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questo elenco, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch’esso consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”.

Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti ad avere conferma della validità della garanzia, è possibile scrivere all’IVASS (ivass@pec.ivass.it).

Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es: broker, agente assicurativo...) delle polizze della compagnia, è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel Registro Unico degli intermediari - RUI, presente sul sito dell’IVASS.

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca, intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione) di cui alle FAQ precedenti, si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche sulla garanzia stessa.

Prima di tutto occorre controllare che il marchio, la denominazione o altri elementi identificativi presenti nei documenti contrattuali non siano contraffatti, ma corrispondano esattamente a quelli di un soggetto autorizzato. Infatti, in caso di fideiussioni o di polizze false, la documentazione contrattuale potrebbe riproporre, magari con lievi modifiche, marchi, denominazioni o altri elementi identificativi di intermediari molto conosciuti.

Per compiere questa verifica può essere utile fare un raffronto tra i marchi, le denominazioni o gli altri elementi identificativi riportati sulla documentazione contrattuale e quelli presenti sui siti web degli intermediari italiani o esteri autorizzati ai quali in apparenza si riferiscono.

A tal fine, può essere utile anche verificare che gli estremi di identificazione della banca, dell’intermediario finanziario (ad esempio il codice ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente identici a quelli riportati negli albi e negli elenchi tenuti da Banca d’Italia e IVASS (vedi FAQ precedenti).

Chi rilascia garanzie false potrebbe, inoltre, utilizzare la denominazione, i marchi o altri elementi distintivi di soggetti regolarmente autorizzati al rilascio di garanzie, ma che nei fatti non sono operativi nel settore.

Si raccomanda di non chiedere informazioni o conferme usando i recapiti indicati nella documentazione contrattuale perché potrebbe trattarsi di recapiti di comodo (ad esempio, quelli degli stessi autori della contraffazione). Per le stesse ragioni si consiglia di non effettuare ricerche sul web utilizzando indirizzi o collegamenti ipertestuali presenti sui documenti forniti dal presunto garante poiché potrebbero ricondurre a siti web contraffatti.

Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di polizze fideiussorie (vedi FAQ n. 8), l’IVASS indica i recapiti presso cui è possibile verificare la polizza.

ART. 108 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L’articolo 108 comma 2 del decreto legislativo 36/2023 rende obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo, pertanto, la possibilità del ricorso al minor prezzo, per “gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione” (lett. d) per “gli affidamenti di appalto integrato” (lettera e) e per i “contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo” (lettera f).

L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente ai suddetti casi è, altresì, esteso dal vigente codice dei contratti pubblici anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, stante l’espressa formulazione dell’articolo 50 comma 4 che, relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), per le quali possono essere utilizzati entrambi i criteri, fa salva l’eccezione di cui al richiamato articolo 108 comma 2.

Per le fattispecie di cui alle lettere d), f) ed e) si conferma, quindi, a prescindere dall’importo dell’affidamento, l’utilizzo esclusivo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Sì, anche nelle gare a prezzo fisso l’operatore economico deve indicare separatamente, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera n.  365/2025, la stazione appaltante deve poter verificare che l’operatore economico, pur in presenza di un’offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l’intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all’utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera.

ART. 119 - SUBAPPALTO

Sì, a fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non contenga la previsione di un’apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, deve ritenersi a questo fine sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell’operatore di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l’indicazione delle relative categorie, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice.

ART. 120 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

No. I diversi lotti, benché confluiti in un unico contratto, sono stati oggetto di offerte separate a partire da differenti importi stimati a base di gara. Per questo motivo la loro modifica quantitativa in una fase successiva alla stipula del contratto, anche se non modifica l’importo complessivo del contratto, se eccede i limiti stabiliti dall’articolo 120 del codice dei contratti pubblici, determina, rispetto al singolo lotto, una violazione del principio di concorrenza. In applicazione dell’articolo 120 del codice, pertanto, ogni singolo lotto, può essere modificato se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10% del valore iniziale del lotto per i contratti di servizi e forniture; il 15% del valore iniziale del lotto per i contratti di lavori (articolo 120, comma 3). Se i documenti iniziali di gara lo hanno previsto, ogni lotto può anche essere modificato entro i limiti del quinto d’obbligo ai sensi del comma 9 dell’articolo 120.