Il Presidente Giampaolino in audizione alla Camera su precontenzioso ed arbitrato
Data:
21 aprile 2010

Introduzione
Comunicato Stampa
Il Presidente dell’AVCP, Luigi Giampaolino è stato ascoltato oggi alla Camera presso la Commissione affari costituzionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle Autorità indipendenti. Tra gli altri argomenti trattati il Presidente ha posto l’accento sugli istituti del così detto precontenzioso e sull’arbitrato.
In merito al precontenzioso, Giampaolino ha ricordato che con il decreto Legislativo n. 53 di recepimento della Direttiva cd Ricorsi (2007/66/CE dell’1 dicembre 2007), nell’informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale è stato previsto il termine di 15 giorni per l’adozione di atti da parte della stazione appaltante.
Secondo Giampaolino “il legislatore ha introdotto una chiara mancanza di coordinamento tra la nuova disciplina e quanto previsto all'art. 6 del Codice dei contratti, che ha istituito il procedimento precontenzioso di fronte all'Autorità.”
“Va da sé che il termine per adire l’Amministrazione così ridotto finisce per incidere negativamente sulla valutazione dell’operatore di adire l’Autorità per ottenere il parere di precontenzioso che spesso – ha concluso il Presidente –risulta idoneo ad evitare il sorgere stesso di una controversia, in ragione dell’alta percentuale di adeguamento riscontrata”.
Luigi Giampaolino ha ricordato in audizione che l’Autorità è da sempre impegnata nell’implementazione e diffusione di un altro agile strumento di risoluzione delle controversie: l’arbitrato amministrato.
Questi i dati significativi. Le controversie di maggior valore sono state nella gran parte dei casi decise da collegi arbitrali “liberi” anziché in arbitrati amministrati. I dati elaborati dall’Autorità nel corso degli anni hanno mostrato un maggior costo complessivo delle opere pari al 30%, come conseguenza del contenzioso. Nel 2009, i lodi adottati ammontano a 175: in esito a procedure amministrate sono stati 39, mentre i lodi depositati in esito ad arbitrati liberi sono stati 136.
Su un campione di 60 procedure arbitrali concluse nel 2009 le controversie di maggior valore sono state nella gran parte dei casi decise da collegi arbitrali “liberi” anziché in arbitrati amministrati. L’entità delle singole controversie è oscillata da un minimo di € 77.000,00 ad un massimo di € 10.000.000,00 negli arbitrati amministrati, mentre negli arbitrati liberi è oscillata da un minimo di € 25.422,00 ad un massimo di € 280.000.000,00.
La percentuale di soccombenza delle stazioni appaltanti per le spese di funzionamento del collegio è risultata del 66,67% e l’entità della condanna nel merito delle Stazioni appaltanti, esclusi i compensi agli arbitri, le spese legali, CTU e generali ammonta ad € 111.655.319,00. Sempre dallo stesso campione emerge che la percentuale media della condanna nel merito delle stazioni appaltanti è risultata pari al 31,88% così determinando l’entità della condanna generale ad € 115.407.675,00.
Infine, la durata degli arbitrati liberi è in media doppia di quella degli arbitrati amministrati.
Sui compensi degli arbitri l’Autorità aveva suggerito di promuovere una riduzione della spesa mediante riconduzione di tutte le procedure sotto l’egida della Camera arbitrale per i contratti pubblici. La nuova previsione del Decreto legislativo n. 53, ora vede un tetto massimo complessivo di 100mila euro a collegio.
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Ultimo aggiornamento 21/10/2021, 8:46