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Illegittima concessione dello stadio alla Cremonese

Data:
18 maggio 2023

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Indice della pagina

  • Illegittima concessione dello stadio alla Cremonese
  • Il fatto
  • Inosservanza delle norme del codice dei contratti
  • Ulteriori rilievi di Anac
  • Leggi il documento

Illegittima concessione dello stadio alla Cremonese

La difesa del Comune di Cremona non convince Anac in merito alla concessione dello stadio alla Cremonese.

Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione resta illegittima, e ora il Comune di Cremona è chiamato a mettere in campo “le più opportune azioni a tutela dell’interesse pubblico, provvedendo ad una applicazione rigorosa della disciplina di settore”. 

E’ quanto stabilisce la delibera N. 194, approvata dal Consiglio Anac il 3 maggio 2023, che richiede al Comune di Cremona di “comunicare entro 45 giorni le determinazioni che intende assumere, anche con riferimento alla già paventata possibilità di vendita del bene oggetto di concessione”.

Il fatto

Lo scorso dicembre Anac aveva comunicato all’amministrazione comunale che, dai sopralluoghi e dall’ispezione effettuati, emergevano irregolarità, illegittimità e inosservanza della legge e del Codice degli Appalti in merito all’affidamento in concessione dello stadio Zini, contestando violazioni in materia di contratti pubblici e aggiramento del principio di concorrenza.
Secondo Anac, l’affidamento dello stadio alla società sportiva Cremonese spa è stato disposto in assenza di gara, o altra procedura di selezione pubblica, disponendo in via discrezionale l’assegnazione alla Cremonese spa, e protraendo nel tempo l’affidamento attraverso “plurime, illegittime clausole di rinnovo”. Inoltre è stato predisposto un canone di concessione irrisorio (un euro per ciascuna stagione sportiva), non congruo rispetto al tipo di affidamento, e – come tale – assolutamente antieconomico per l’amministrazione comunale concedente, e ad esclusivo vantaggio del privato concessionario.

Inosservanza delle norme del codice dei contratti

L’Anticorruzione ha contestato poi l’illegittimità della previsione anticoncorrenziale, contenuta nelle varie convenzioni, che obbliga l’eventuale terzo acquirente del bene al rimborso delle spese sostenute dalla concessionaria durante il tempo della concessione.

Infine Anac ha rilevato l’inosservanza delle norme del codice dei contratti, specialmente di quelle relative all’esecuzione e alla selezione del contraente, in relazione ai lavori affidati dal Comune alla concessionaria, e da questa a terzi.

Il Comune ha replicato sostenendo che non vi fossero soluzioni alternative ragionevoli, giustificando l’individuazione della U.S. Cremonese spa quale unico possibile concessionario, in assenza di gara. Riguardo al canone, estremamente irrisorio di un euro/anno, l’amministrazione ha spiegato che serviva a garantire la presenza di un gestore dello stadio, dato che le piccole società calcistiche non ricavano introiti tali da rappresentare un vantaggio significativo di fronte agli oneri di mantenimento della struttura. Per quanto riguarda la clausola di rimborso al concessionario delle spese sostenute in caso di vendita, il Comune di Cremona ha specificato che tale clausola prevista nella convenzione verrà disapplicata al momento della vendita dell’immobile. 

Infine, sui mancati controlli dell’amministrazione sull’esecuzione del contratto e sull’affidamento di lavori a terzi, il Comune si è difeso sostenendo che solo una parte minimale di tali lavori era riconducibile alla convenzione. La società sportiva, invece, da parte sua ha sostenuto che l’espletamento dei lavori al di fuori dei controlli del concedente era imputabile alla ristrettezza dei tempi disponibili per l’adeguamento dello stadio, dopo la promozione in serie B e poi in A.

Ulteriori rilievi di Anac

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito i rilievi, le criticità riscontrate, le violazioni della normativa emerse.

L’affidamento diretto dello stadio Zini in gestione alla Cremonese spa prosegue ininterrotto dal 2002, oggetto di più rinnovi nel corso degli ultimi vent’anni.

L’amministrazione comunale ha concesso la gestione in uso dello stadio e delle parti accessorie senza svolgere alcuna gara o procedura di selezione pubblica. Tale illegittimità è proseguita in reiterate proroghe, sempre con affidamento diretto e in maniera non trasparente, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2037, a favore della Cremonese spa. 

Rileva Anac che “nell’ultimo ventennio l’amministrazione ha garantito in via esclusiva alla Cremonese spa l’utilizzo e la gestione dello stadio comunale, procedendo al rinnovo della concessione senza alcuna apertura di mercato, garantendo così al concessionario indiscussi vantaggi economici. L’affidamento, infatti, risulta pacificamente remunerativo per il concessionario, che ha avuto in gestione per vent’anni, e lo avrà per altri quindici, lo sfruttamento economico dell’impianto percependo tutte le entrate, anche di quelle dello sfruttamento pubblicitario e i ricavi del bar-ristorazione, riversando al comune un solo euro all’anno”.

Leggi il documento

Delibera n. 194 del 3 maggio 2023.pdf

0.19MB

Ultimo aggiornamento 18/05/2023, 7:11

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Anac conferma irregolarità e criticità

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