Istanza di parere per la soluzione di questioni controverse insorte in fase di gara – Art. 211, d.lgs. 50/2016
Data di aggiornamento 02 agosto 2019.
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Tutte le sezioni
- Chiedilo ad ANAC
- E’ legittimato a presentare l’istanza di parere di precontenzioso l’organo di vertice della Stazione Appaltante o del Soggetto Aggiudicatore, quale a titolo esemplificativo:
- Ministeri: Ministro, Segretario Generale, Direttore Generale;
- Enti Territoriali: Presidente della Giunta Regionale o Provinciale e Assessori, Sindaco e Assessori, Segretario Provinciale, Segretario Comunale, Segretario Generale, Direttore Generale; - Università e altri istituti: Rettore, Preside, Direttore Amministrativo;
- Altre Autorità indipendenti e Agenzie: Presidente e Segretario Generale;
- Aziende Sanitarie: Direttore Generale, Direttore amministrativo.
E’ legittimato a presentare l’istanza di parere di precontenzioso il soggetto dotato di legale rappresentanza (il Presidente e l’Amministratore Delegato).
La risposta è affermativa.
Il soggetto istante è tenuto a dare comunicazione della presentazione della richiesta di parere a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa, ivi inclusa la stazione appaltante.
L’istanza può essere portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati tramite Posta Elettronica Certificata, raccomandata A/R, Fax.
La risposta è affermativa.
È necessario allegare la copia della ricevuta PEC/ FAX/Racc. A/R.
Sia nel caso di istanza singola (recante l’espressa volontà del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel parere), sia nel caso di istanza presentata congiuntamente (con espressa volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere), gli altri soggetti interessati possono inoltrare comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite pec, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it indicando i riferimenti dell'istanza, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione della stessa. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito.
La risposta è negativa. Ai sensi dell’art. 211 comma 1, del D.lgs. 50/2016, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, ossia fino alla stipulazione del contratto.
No, è richiesto l'inoltro del modello elettronico in originale firmato digitalmente.
Il documento originale digitale del modulo è costituito dal modulo stesso, così come scaricato dal sito dell’Autorità e compilato dal proponente, al quale sia applicata la firma digitale del proponente.
Non è accettabile la scansione digitale del modulo cartaceo, ancorché sottoscritto dal proponente, in quanto, sebbene sia in forma digitale, non costituisce originale.
Per la stessa ragione non è accettabile il modulo privo di firma digitale del proponente.
Non è accettabile il modulo cartaceo, ancorché firmato in originale dal proponente, in quanto non rispetta la forma del documento digitale.
Le memorie debbono essere prodotte direttamente in formato digitale (anche non firmato digitalmente); ove disponibili, i documenti prodotti in originale digitale debbono essere allegati in questa forma all’istanza.
I documenti disponibili esclusivamente in originale analogico (cartaceo) possono essere allegati in forma scansionata.
In quest’ultimo caso si raccomanda una scansione in bianco/nero con risoluzione di 300 dpi.
Complessivamente il messaggio ed i suoi allegati non possono superare i 50 MB. Si consiglia, comunque, di allegare documenti di dimensione singola inferiore ai 2 MB.
Si, come previsto all’art. 6 del Regolamento per il rilascio di pareri di precontenzioso, nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio, viene data nell’ordine priorità:
a) alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;
b) alle istanze presentate dalla Stazione appaltante;
c) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;
d) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;
e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.