Accesso civico c.d. “semplice” (art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013)

FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016). La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021. FAQ aggiornate al 30 luglio 2020.

Secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico semplice si configura come rimedio all’inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - obblighi di pubblicazione
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

No, si tratta di due istituti diversi.
Con l’accesso civico c.d. semplice è stata introdotta introduce una legittimazione generalizzata, da parte di chiunque e senza motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.
Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, si può esercitare indipendentemente dall’esistenza di un obbligo di pubblicazione ed ha presupposti, condizioni e limiti del tutto differenti.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - accesso agli atti - differenze
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - - artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

L’accesso civico c.d. semplice rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. Il dovere di pubblicazione è così presidiato dal diritto di chiunque, senza motivazione, di richiederne il corretto adempimento.
L’accesso civico c.d. generalizzato (c.d. accesso FOIA) consente a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e dalla motivazione, di richiedere l’accesso a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - accesso civico c.d. generalizzato (c.d. accesso FOIA) - differenze
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - - art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 - LLGG ANAC n. 1309/2016

L’ambito dei soggetti ai quali è possibile presentare un’istanza di accesso civico c.d. semplice è quello declinato nell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come richiamato dall’art. 2, co. 1 del medesimo decreto.
Più precisamente, si tratta di:
1) pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013);
2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2- bis, co. 2, d.lgs. 33/2013;
3) società solo partecipate da pubbliche amministrazioni; associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Con riferimento a quest’ultima categoria di soggetti l’accesso civico c.d. semplice si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - ambito soggettivo di applicazione
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 2-bis, d.lgs. 33/2013

L'esercizio dell’accesso civico c.d. semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - legittimazione soggettiva
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

La richiesta non deve essere motivata.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - motivazione
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

L’istanza di accesso civico c.d. semplice è gratuita.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - gratuità
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

L’istanza va presentata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione o dell’ente tenuto alla pubblicazione.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice – soggetto cui presentare l’istanza - RPCT
Fonte: d.lgs. – art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

La richiesta può essere indirizzata a mezzo mail, posta elettronica certificata, fax, posta ordinaria o consegnata all’URP. Ogni ente rende note le modalità e può predisporre anche un’apposita modulistica disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” del sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente. Ove l’istanza venga trasmessa per via telematica, come prevede l’art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, valgono le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare quelle dell’art. 65, co. 1, del medesimo decreto. Tra le modalità ivi previste l’amministrazione o l’ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l’istanza.
La modulistica e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di acceso civico c.d. semplice e di attivazione del potere sostitutivo sono disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” del sito istituzionale dell’amministrazione o ente.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - modalità di presentazione dell’istanza - “Amministrazione trasparente” - “Altri contenuti”/“Accesso civico”
Fonte: – art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 65, co. 1. d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD)

Il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - conclusione del procedimento – trenta giorni
Fonte: - artt. 5, commi 1 e 6, d.lgs. 33/2013

In caso di accoglimento dell’istanza, l’amministrazione, se ha già pubblicato i dati, le informazioni o i documenti richiesti, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Se, invece, non li ha già pubblicati, provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - esiti del procedimento - accoglimento
Fonte: - artt. 5, commi 1 e 6, d.lgs. 33/2013

Decorsi inutilmente i trenta giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può:
1) ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90;
2) proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza dalla formazione del silenzio sulla richiesta di accesso civico c.d. semplice ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - silenzio - titolare del potere sostitutivo - giudice amministrativo
Fonte: - artt. 5, commi 1 e 7, d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 9-bis, l. 241/90 - art. 116 d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

Avverso il diniego totale o parziale da parte dell’amministrazione/ente il richiedente può:
1) ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90;
2) proporre ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - diniego (totale o parziale) - titolare del potere sostitutivo - giudice amministrativo
Fonte: artt. 5, commi 1 e 7, d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 9-bis, l. 241/90 - art. 116 d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

Il titolare del potere sostitutivo è individuato dall'organo di indirizzo tra le figure apicali dell’amministrazione/ente ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Nell'ipotesi di omessa individuazione è titolare del potere sostitutivo il dirigente generale o il dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza di essi, il funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione/ente.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - titolare del potere sostitutivo - figure apicali
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 9-bis, l. 241/90

ANAC non ha alcuna competenza ad intervenire sulle questioni legate all’esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.
Per esse è possibile rivolgersi:
1) per il riesame degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) per il riesame degli atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, al difensore civico competente per ambito territoriale;
3) in alternativa, al giudice amministrativo territorialmente competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

Parole chiave: trasparenza - accesso agli atti - legge n. 241/1990 - incompetenza ANAC - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi - difensore civico - giudice amministrativo
Fonte: –art. 22 e ss. l. 241/90 - d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)