L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si pronuncia sugli appalti riservati ai disabili e sulle cooperative sociali
Data:
01 febbraio 2008

Introduzione
Comunicato Stampa
Con determinazione n.2/2008 il Consiglio dell’Autorità presieduta da Luigi Giampaolino ha fornito indirizzi applicativi in merito alla norma del Codice dei contratti pubblici (art.52 del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.) riguardante la possibilità di riservare gli appalti a laboratori protetti o nel contesto di programmi di lavoro protetti, in deroga alle ordinarie condizioni di concorrenza, al fine di promuovere l’integrazione dei disabili nel mercato del lavoro.
Non essendo presenti nel nostro ordinamento gli istituti dei laboratori protetti e dei programmi di lavoro protetti, l’Autorità ha ritenuto che possono partecipare agli appalti riservati i soggetti giuridici che svolgono in via stabile e principale un’attività economica organizzata, aventi fra le proprie finalità quella dell’inserimento lavorativo dei disabili e che abbiano nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili, che in ragione della natura o gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali.
Le cooperative sociali - la cui disciplina, fatta salva dalla citata norma, opera in un ambito distinto, rivolgendosi alla più ampia categoria delle persone disagiate - possono anch’esse partecipare agli appalti riservati nel rispetto delle suddette condizioni.
L’Autorità ha altresì evidenziato la necessità di specificare nel bando i requisiti, sia di ordine generale sia di ordine speciale, nonchè le specifiche tecniche, richiesti agli operatori economici per gli appalti non riservati, pur nel rispetto del principio di proporzionalità in considerazione dell’oggetto dell’appalto e dell’obiettivo sociale sotteso.
Ultimo aggiornamento 21/10/2021, 13:43