L. n.190/2012, art.1, comma 32: pubblicazione informazioni su contratti pubblici e trasmissione all’ANAC
(Aggiornamento 20 gennaio 2017) A seguito dell’entrata in vigore della L. 114/2014 di conversione del DL 90/2014 che ha soppresso l’AVCP, ogni riferimento nelle FAQ ad AVCP va inteso come riferimento ad A.N.A.C.
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SEZIONE A - FAQ RIGUARDANTI ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
L’art. 3, comma 2, della delibera ANAC n.39 del 20 gennaio 2016 prevede la pubblicazione in tabelle riassuntive, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione.
In tale ultima ipotesi, al fine di rispettare il principio di segretezza delle offerte, la pubblicazione dei dati relativi ai partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo in data successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La pubblicazione dovrà riguardare l’intera stazione appaltante, come individuata dal codice fiscale.
L’art. 3 della deliberazione n. 39/2016 prevede la pubblicazione e l’aggiornamento tempestivo delle informazioni relative alle procedure di affidamento.
L’inadempimento si concretizza in caso di omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento di informazioni disponibili in quanto riferite a circostanze note, di ritardo nell’adempimento o di mancato rispetto delle indicazioni fornite con la deliberazione in esame.
Per le procedure in corso l’obbligo di pubblicazione si concretizza man mano che gli eventi si verificano o diventano noti, con la sola eccezione dei dati riferiti ai partecipanti, per i quali è previsto il differimento della pubblicazione al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al fine di garantire la segretezza delle stesse.
In tutti gli altri casi, la pubblicazione o la trasmissione parziali (dovute all’omissione della pubblicazione o della trasmissione di dati relativi a fatti verificatisi e noti) configura un inadempimento.
Secondo l’art.1, comma 34, della legge n.190/2012, sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e le loro controllate, ai sensi dell’art.2359 del C.C., “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.
La delibera 39/206 include nella definizione di amministrazioni ed enti, oltra ai soggetti individuati dall’art. 1, comma 34, della legge 190/2012, anche i soggetti individuati dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 33/2013 che operano come stazioni appaltanti.
È altresì noto che anche alcuni soggetti privati possono stipulare contratti che rivestono un pubblico interesse (si pensi, ad esempio, al caso dei concessionari di pubblici servizi, i cui contratti hanno ripercussioni sull’utenza, in quanto incidenti sulle tariffe praticate).
In questa seconda ipotesi, la natura del contratto attrae nella sfera pubblicistica anche quei soggetti che – per loro natura giuridica – andrebbero collocati al di fuori di essa.
Va infine posto in evidenza che proprio la Legge n.190/2012 – con l’art.1, comma 75 - ha apportato modifiche all’art.318 del Codice Penale (originariamente intitolato “Corruzione per un atto d’ufficio” ed ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”) spostando l’attenzione dall’esercizio del pubblico ufficio a quello della funzione, nonché al successivo art.320, laddove ora si stabilisce che le disposizioni di cui all’art.318 “si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio”.
Che la natura pubblica del contratto costituisca un riferimento per il legislatore sembra testimoniarlo anche il compito che esso ha affidato all’Autorità – il cui precipuo fine è proprio quello di vigilare sui contratti pubblici – e lo stesso richiamo (espresso nell’ultimo periodo del citato comma 32) all’utilizzo del potere sanzionatorio previsto dall’art.6, comma 11, del D.Lgs.n.163/06, che deve intendersi oggi riferito al potere sanzionatorio previsto dall’art. 213, comma 13, del Codice degli Appalti e delle Concessioni che può essere esercitato anche nei confronti di soggetti privati.
Pertanto, precisato comunque che non compete a questa Autorità fornire interpretazioni autentiche in merito alla riconducibilità di talune particolari stazioni appaltanti all’ambito soggettivo di applicazione della legge n.190/2012, si può solo evidenziare che la norma in questione intende porre le condizioni affinché sia assicurata la massima trasparenza nell’affidamento dei contratti che possono definirsi ‘pubblici’ in quanto impegnano risorse economiche pubbliche, nell’accezione precedentemente fornita, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto appaltante.
L’adempimento degli obblighi di pubblicazione spetta a diversi soggetti all’interno dell’amministrazione: dirigenti responsabili degli uffici, responsabile per la trasparenza (RT) e organismi indipendenti di valutazione (OIV). L’art.43 del D.Lgs.n.33/2013 stabilisce che all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art.1, comma 7, della legge n.190/2012, svolga – di norma – anche le funzioni di responsabile per la trasparenza (RT) e che il suo nome sia indicato nel PTPC.
Il RT controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’amministrazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’Anac e, nei casi più gravi, all’ufficio disciplina, i casi di mancato, parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione..
Resta fermo che i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e, insieme al RT, assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico.
L’art. 44 del D.lgs. n.33/2013 stabilisce che l’organismo indipendente di valutazione (OIV) verifichi la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel piano della performance, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dati.
Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n.150/2009, inoltre, l’OIV promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.n.33/2013, infine, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento, e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5 bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Il RT non risponde dell’inadempimento se prova che esso sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’ANAC a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26/02/2013, attuativo dell’art.5 del D.Lgs.n.229/2011, è stato definito il dettaglio delle informazioni da comunicare alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.
In data 02/08/2013 è stato poi stipulato un Protocollo d’intesa tra la soppressa AVCP ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze - R.G.S., avente lo scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, in un’ottica di efficienza, competitività, semplificazione e di eliminazione nella duplicazione delle richieste di adempimenti.
Nel merito, l’Autorità si è impegnata a trasmettere alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche) dalla fase di assegnazione del CIG, in suo possesso.
Quindi, il set informativo richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –R.G.S., pur risultando significativamente ridotto, in ragione dei dati acquisibili direttamente dall’ANAC, mantiene comunque una propria specifica finalità, che non può considerarsi soddisfatta con l’adempimento previsto dalla legge n.190/2012.
L’art.23 del D.Lgs.n.33/2013 dispone che le amministrazioni aggiornino ogni sei mesi, mediante pubblicazione in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai “provvedimenti finali” di alcune tipologie di procedimenti, tra cui quelli relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis.
Il nuovo art. 9-bis stabilisce che le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto trasparenza, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6 (qualità delle informazioni), ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
In tali casi, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati suddette, le amministrazioni adempiono agli obblighi di pubblicazione, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti, all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.
Nel caso, invece, in cui l’omessa pubblicazione dei dati da parte dei titolari delle banche dati sia imputabile ai soggetti tenuti alla comunicazione, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.
Da tale lettura si evince che gli adempimenti di cui agli artt.23, comma 1, lettera b) e 9-bis del D.Lgs.n.33/2013 differiscono, per contenuto informativo e tempistiche di pubblicazione, dall’adempimento previsto dall’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, pur sussistendo una parziale sovrapposizione nella esposizione dei dati.
Gli adempimenti di cui alla legge n.190/2012 direttamente coinvolgenti l’Autorità, si concretizzano nella pubblicazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di interesse, di tabelle riassuntive delle informazioni che le stazioni appaltanti sono comunque tenute a pubblicare sul proprio sito web istituzionale.
Quindi, i dati che vengono resi disponibili all’Autorità, essendo aggiornati annualmente, mancano del requisito della tempestività che dovrebbe contraddistinguere l’obbligo di postinformazione degli affidamenti mediante cottimo fiduciario, descritto dall’art.331 del D.P.R. n.207/2010.
Gli avvisi di post-informazione sono comunque pubblicati tempestivamente nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, sotto-sezione di primo livello ‘Bandi di gara e contratti’, prevista dall’allegato A del D.lgs. n.33/2013 e dall’allegato 1 della delibera CIVIT (ora A.N.AC.) n. 50/2013.
L’art.37 del D.Lgs.n.33/2013, nel disciplinare gli “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, specifica al comma 1 che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis (V. FAQ A8) e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016. Il successivo comma 2 stabilisce poi che Ai sensi dell’art. 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 229/2011, limitatamente alla parte lavori.
Ne deriva che il legislatore non ha inteso attribuire all’adempimento, previsto dalla legge n.190/2012, un valore ‘assorbente’ di altre osservanze indicate dal Codice dei contratti pubblici.
Ai sensi della delibera ANAC n.39 del 20 gennaio 2016 l’obbligo è quinquennale, salvo estensione, se i dati da pubblicare si riferiscono ad atti producenti effetti oltre tale termine.
SEZIONE B - FAQ RIGUARDANTI ASPETTI DI CARATTERE INFORMATICO
Pare opportuno rammentare che l’art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) ha disposto che “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Quindi, almeno per quanto riguarda la parte preponderante dei soggetti tenuti all’obbligo della Legge n.190/2012, non dovrebbe sussistere l’ipotesi prospettata; tuttavia – limitandosi, in senso stretto, all’analisi delle modalità idonee ad assicurare il concreto accesso alle informazioni sui contratti pubblici – si può ritenere ammissibile, in via eccezionale e transitoria, che una stazione appaltante comunichi un URL di riferimento coincidente con l’indirizzo del sito web istituzionale di un’altra pubblica amministrazione.
L’Autorità ha indicato il formato aperto e standardizzato XML per l’adempimento in questione, in quanto l’uso dello stesso viene espressamente raccomandato dalle “Linee Guida sui siti web delle PA” - 2011 (Punto 5. Criteri di indirizzo e strumenti per il trattamento dei dati, della documentazione pubblica e per la loro reperibilità) emanate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per tutti i casi in cui sia necessario realizzare dei database di pubblico accesso ai dati.
Per questo motivo - anche ai fini dell’espletamento delle successive verifiche di adempimento di competenza dell’A.N.AC. – sarà ritenuto ammissibile il solo formato XML.
Per l’A.N.AC. non assume alcun rilievo la circostanza che il software di gestione dei dati in formato XML, utilizzato da qualsivoglia stazione appaltante, sia stato autoprodotto, acquistato o condiviso – a titolo gratuito – con le altre Amministrazioni pubbliche che hanno già provveduto in tal senso e che hanno reso disponibile l’applicativo in loro uso.
L’unica condizione da rispettare è che il programma utilizzato produca un tracciato XML pienamente conforme agli standard indicati dall’AVCP (ora A.N.AC.) nel documento di specifiche tecniche di pubblicazione.
Premesso che nella tabella di cui all’art.4 della deliberazione n.39/2016, all’informazione ‘struttura proponente’ viene abbinata la descrizione ‘codice fiscale e denominazione della stazione appaltante’, si ritiene che – in alcune condizioni - la ‘struttura proponente’ possa anche coincidere con il Centro di costo (quindi con la Direzione o l’Ufficio, competenti per le varie tipologie di appalti), ovviamente laddove nella stazione appaltante sia presente una tale articolazione amministrativa.
Ciò vale, in particolare, qualora la denominazione della stazione appaltante risulti già indicata (nel file XML) come ‘ente pubblicatore’, fermo restando che la finalità specifica di tale ultimo ‘metadato’ è quella di individuare il soggetto che effettua fisicamente la pubblicazione.
Appare invece chiaro che se una stazione appaltante dovesse comunicare un URL di riferimento coincidente con l’indirizzo del sito web istituzionale di un’altra pubblica amministrazione (cioè, quando il soggetto ‘ospitante’ i dati non corrisponde a quello che ha affidato gli appalti ad essi relativi), l’indicazione della denominazione del solo Centro di costo nel campo denominato ‘struttura proponente’ potrebbe determinare una ‘perdita di informazione’ per chi non fosse in condizione di risalire al nome del soggetto dal Codice Fiscale indicato, o comunque in caso di susseguente variazione della ragione sociale.
Al verificarsi di tale circostanza, nel campo ′struttura proponente′ dovrà quindi essere riportata la denominazione della stazione appaltante.
Anche per quanto riguarda il sito web delle singole stazioni appaltanti - ferma restando la discrezionalità in capo a queste ultime di operare come meglio ritengono – valgono le considerazioni precedenti.
Quindi, se l’ente pubblicatore combacia identicamente con la stazione appaltante, appare ammissibile che la ‘struttura proponente’ possa coincidere con il Centro di costo, qualora – ad esempio, si voglia evitare che sul medesimo sito risulti ripetuta – in corrispondenza di ogni record - la denominazione della medesima stazione appaltante.
Per quanto riguarda la Stazione Appaltante che ha provveduto alla scelta del contraente, il tracciato XSD definito nelle specifiche tecniche e contenente i dettagli per la pubblicazione dei dati, presuppone l’indicazione della denominazione dell’Ente pubblicatore, seguita da quelle della denominazione e del codice fiscale della ‘struttura proponente’, che ha curato lo svolgimento della procedura di scelta del contraente.
Non risulta perciò richiesta alcuna indicazione riguardante nominativo e codice fiscale del Responsabile del procedimento.
Si, ogni anno le stazioni appaltanti devono effettuare una nuova comunicazione PEC contenente il codice fiscale e l’indirizzo http (URL) di pubblicazione dei dati per l’anno di riferimento.
Si, ogni anno le stazioni appaltanti devono comunicare un nuovo indirizzo URL, differente da quelli comunicati negli anni precedenti, dove saranno pubblicati i dati in formato XML per l’anno di riferimento.
I file XML pubblicati negli anni precedenti dovranno essere mantenuti disponibili on-line per garantire l’accesso alle informazioni nel tempo (vedi FAQ A.11).
Qualora l’URL di pubblicazione comunicato per questi ultimi sia variato (ad es. per cambiamento del dominio Internet della stazione appaltante), i file dovranno essere pubblicati sul sito nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, sotto-sezione di primo livello ‘Bandi di gara e contratti’, prevista dall’allegato A del D.lgs. n.33/2013 e dall’allegato 1 della delibera CIVIT (ora A.N.AC.) n.50/2013.
No, nella FAQ B12 è dettagliato come gestire le URL relative ad anni precedenti a quello di riferimento.
Si, attraverso il servizio disponibile al link https://dati.anticorruzione.it/#/l190 , è possibile verificare l’esito dell’elaborazione delle PEC inviate alla casella dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it , anche quelle non valide, previo inserimento dell’Identificativo PEC (es: opec265.20190417153422.23275.01.3.25@pec.aruba.it) nel campo in fondo alla pagina del portale.
Si, attraverso il servizio disponibile al link https://dati.anticorruzione.it/#/l190 , è possibile verificare l’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella.
Nel caso l’esito dell’elaborazione della comunicazione PEC riporti l’errore ‘Non è presente in allegato il modulo PDF definito dall’ANAC’, la causa è da ricercare nell’assenza del modulo PDF originario, compilabile elettronicamente, in allegato alla comunicazione PEC oppure nella presenza di un allegato PDF non conforme a quello fornito dall’Autorità che non rispetta le regole generali e vincoli descritti nelle specifiche tecniche dell’Autorità, in particolare ai paragrafi 2.2 e 2.3.
Esempi di moduli allegati non elaborabili in maniera automatizzata sono quelli salvati tramite la funzionalità di Adobe ‘Stampa’ con Stampante ‘Adobe PDF’, copie scannerizzate del modulo e in genere moduli PDF diversi da quello originario.
SEZIONE C - FAQ RIGUARDANTI LE CORRETTE MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA DATI
Come è stato chiarito anche dalle FAQ A5 e A13 sulla ‘tracciabilità’, Il codice CIG (codice identificativo di gara) assolve – tra le altre – anche la funzione (attribuita dalla legge n.136/2010) di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Vi sono, tuttavia, alcune fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG, al fine precedentemente indicato; sempre in relazione a tale argomento, la FAQ A12 sulla tracciabilità (cui si rimanda per il necessario dettaglio) ha sufficientemente chiarito la casistica delle esclusioni, tra le quali figurano, ad esempio, gli affidamenti diretti a società in house e le spese effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale, fermo restando che tali ultime spese – che non originano da contratti d’appalto e per le quali è ammesso l’utilizzo di contanti – devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, recante il dettaglio dei beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste, nei limiti di importo delle relative spese.
Nei casi suindicati è quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso.
Tuttavia - al fine di evitare qualsiasi rischio che la mancanza del relativo dato possa essere letta come volontaria omissione informativa, da parte delle amministrazioni tenute alla pubblicazione - in tutte le fattispecie di contratti per i quali non era prevista l’acquisizione di un CIG o di uno SmartCIG (ad esempio, per spese le ‘economali’), il campo CIG deve essere valorizzato con il valore 0000000000 (10 zeri) e non devono essere utilizzate altre stringhe (come ‘NOCIG202100’, ‘ND’, ‘esente’, ‘MANCANTE’).
Premesso che il codice fiscale richiesto per la struttura proponente è unico, occorre distinguere il caso in cui la pubblicazione avvenga a cura dell’amministrazione delegante, da quello in cui il medesimo adempimento sia posto a carico dell’organismo strumentale.
Nel primo caso, dovrà essere la singola amministrazione, anche in esito alle proprie valutazioni di carattere organizzativo circa la compilazione del modello, a privilegiare l’indicazione della propria denominazione e del proprio codice fiscale, oppure ad optare per una denominazione ‘integrata’ con quella dell’organismo strumentale di cui si avvale, indicando poi il codice fiscale di quest’ultimo (ciò soprattutto nell’ipotesi in cui il CIG sia stato richiesto dal soggetto delegato all’espletamento della procedura d’appalto).
Nel secondo caso, l′amministrazione delegante dovrà comunque porre in essere gli adempimenti idonei a garantire il rispetto della trasparenza, compresi quelli riguardanti gli estremi dell’indirizzo URL dell’organismo strumentale.
Qualora quest’ultimo svolga le funzioni di stazione appaltante anche per conto di terzi, si renderà poi opportuno inserire nell’oggetto dell’affidamento anche un riferimento alla denominazione dell’amministrazione delegante, per assicurare la corretta riconducibilità dei vari appalti ai differenti committenti.
Per quanto riguarda il nominativo del Responsabile unico del procedimento esterno alla propria organizzazione amministrativa, si precisa che la relativa indicazione non è richiesta, fermo restando – ovviamente – che le incombenze relative alla trasmissione dei dati richiesti dalla legge n.190/2012 fanno capo al responsabile per la trasparenza, da individuarsi all’interno di ogni amministrazione (l’art.43 del D.Lgs.n.33/2013 ha stabilito che sarà il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art.1, comma 7, della legge n.190/2012, a svolgere le relative funzioni), che risponde anche delle eventuali omissioni, se a lui imputabili.
Appare evidente che in un caso simile ciascuno dei due soggetti appaltanti dispone solo in parte del set di informazioni richieste dalla legge n.190/2012, in quanto ha curato una specifica fase procedurale e non ha piena conoscenza delle altre.
Per quanto concerne la stazione appaltante che agisce come centrale di committenza e che ha perciò acquisito un cosiddetto CIG master, la compilazione dovrà riguardare i campi di diretta competenza (di norma, fino all’aggiudicazione).
La stazione appaltante che aderirà all’accordo quadro o convenzione a valle dell’aggiudicazione, acquisendo un cosiddetto CIG derivato, dovrà indicare – nel campo ‘procedura di scelta del contraente’ – la prevista opzione “affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione”, nonché fornire gli ulteriori dati disponibili al 31 dicembre di ciascun anno.
Sarà poi l’ANAC, attraverso il collegamento tra CIG master e CIG derivato, a ricostruire l’unitarietà della procedura; ciò consentirà altresì di evitare che la parzialità dei tracciati pervenuti possa essere letta come inadempimento.
Quando una stazione appaltante subentra ad un’altra nella gestione di un appalto viene disposta la ‘migrazione’ del CIG, che ne sposta la titolarità al nuovo soggetto.
Per tale motivo, dovrà essere la stazione appaltante che ha preso in carico il CIG ad adempiere – in occasione della prima scadenza successiva al subentro - alla prevista pubblicazione dei dati, previa comunicazione all’ANAC (qualora fosse necessario) della URL di pubblicazione dati appalti.
Al ricorrere di questa ipotesi, se alcuni dati necessari alla sua pubblicazione non fossero in suo possesso (per fare un solo esempio, la denominazione ed il codice fiscale dell’aggiudicatario che ha poi ceduto il contratto ad altro operatore economico in data anteriore al subentro nella gestione della procedura) la stazione appaltante che ha preso in carico il CIG dovrà reperire le informazioni mancanti presso il soggetto che ha espletato la gara.
Il relativo campo presuppone l’inserimento di un numero massimo di 250 caratteri, quindi è strutturato per un’indicazione estensiva dell’oggetto del bando.
Naturalmente è sufficiente anche il dato fornito all’atto dell’acquisizione del CIG, purché lo stesso soddisfi le esigenze di trasparenza (soprattutto nei confronti della generalità dei possibili utenti) sottese dalla legge n.190/2012.
Tra le opzioni previste nello schema XSD è contemplata (con il codice 04) la “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”, ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.c), che ben si attaglia al caso in questione. P
are comunque utile rammentare che in tale fattispecie (supportata da adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre) le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
L’art.1, comma 32, della legge n.190/2012 richiede la pubblicazione delle somme liquidate, senza chiarire se quest’ultimo importo possa essere aggiornato dinamicamente, nel corso dell’anno solare, per effetto dell’esecuzione di lavori contemplati in una variante suppletiva, e quindi risultare maggiore del valore iniziale del contratto, né se in questo caso si debba parlare di ‘nuovo contratto’.
Analogamente, non vi è cenno all’ipotesi di affidamento complementare, nella fattispecie prevista dal citato articolo del Codice.
Poiché uno degli elementi fondamentali oggetto della trasmissione dei dati è il CIG, si ritiene utile ricordare che - con le FAQ sulla tracciabilità, e, nello specifico, con la A39 - l’Autorità ha chiarito che la definizione di nuovo contratto (per il quale richiedere un nuovo CIG) si riferisce: - ai contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari – ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del Codice - per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente; - ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’articolo 132 del Codice e degli articoli 161 e 311 del D.P.R. n.207/2010.
Si ritiene quindi opportuno - per omogeneità di classificazione tra i dati già acquisiti in via ordinaria dall’Autorità, ai sensi del Comunicato del Presidente del 11 maggio 2016, e quelli pubblicati dalle stazioni appaltanti per adempiere alle prescrizioni di cui alla legge n.190/2012 – che nel caso di affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari, oppure nel caso di varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto, per i quali sono stati acquisiti CIG ulteriori rispetto a quelli degli originari contratti, la compilazione del campo ‘procedura di scelta del contraente’ avvenga con riferimento all’opzione “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”.
Anche in questo caso, si esprime un parere richiamando i precedenti dell’Autorità che possono risultare utili, e tenendo altresì in conto le finalità sottese dalla Legge n.190/2012.
Il rinnovo - nei residuali margini di applicabilità, correlata all’ipotesi della ripetizione di servizi analoghi (purché espressamente prevista e stimata nel bando e contenuta temporalmente) - dà vita ad un contratto che può considerarsi “nuovo” e necessita dell’acquisizione di un proprio CIG (FAQ D25 Contributi in sede di gara); come tale, esso presuppone di essere rendicontato autonomamente.
La proroga può non considerarsi ‘nuovo contratto’ solo se sia concessa per il tempo strettamente necessario a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario (FAQ A42 Tracciabilità).
In caso contrario, essa deve equipararsi ad un nuovo contratto, affidato direttamente.
Quindi, per le ragioni già espresse nella risposta precedentemente fornita, laddove sia configurabile un nuovo contratto (e relativo nuovo CIG), nella compilazione del campo ‘procedura di scelta del contraente’ si dovrà indicare “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”.
Di solito, anche nei casi di adesioni ad un piano tariffario, sussistono dei parametri indicativi di partenza (per limitarsi all’esempio più immediato, su base storica) del rilievo economico del contratto stipulato.
È tuttavia indubitabile che nella fattispecie descritta non esiste il dato numerico esatto che definisce l’importo di aggiudicazione, per come richiesto dall’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, e deve perciò ritenersi ammissibile la mancata indicazione del relativo parametro.
Va comunque sottolineato che secondo le attuali specifiche tecniche non è possibile omettere il parametro ‘importo di aggiudicazione’, ma è possibile valorizzarlo a 0.
Appare evidente che assumerà un valore ancora più essenziale – ai fini della trasparenza – la precisa indicazione dell’importo delle somme liquidate, da aggiornarsi dinamicamente a cura della stazione appaltante, secondo la tempistica prevista dalla norma (‘tempestivamente’ sul proprio sito web istituzionale, riassunto nelle tabelle annuali da mettere a disposizione dell’ANAC).
Come è noto, sul MePA le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti secondo due modalità: acquisto diretto o Richiesta d’Offerta – RdO.
La modalità ‘acquisto diretto’ presuppone un confronto tra beni/servizi standardizzati, descritti nei cataloghi di operatori economici previamente abilitati, in modo che i prodotti proposti siano omogenei tra di loro e consentano di individuare agevolmente la migliore offerta.
In questo caso, la stazione appaltante può immediatamente formalizzare l'acquisto, procedendo quindi ad un affidamento diretto, in esito ad una selezione tra le offerte disponibili, che potrebbero anche essere in numero molto elevato.
Al verificarsi di tale ultima ipotesi, risulterebbe oggettivamente difficile indicare la denominazione ed il codice fiscale di tutti gli operatori economici abilitati per la fornitura di quel determinato bene/servizio, e troverebbe perciò una sua giustificazione la carenza nelle informazioni fornite al riguardo.
La modalità ‘Richiesta d’Offerta – RdO’ si articola in modo significativamente diverso, sviluppandosi – di fatto – come una procedura negoziata tra alcuni operatori economici selezionati dalla stazione appaltante, che li invita a presentare un’offerta (attraverso la procedura telematica sulla piattaforma in uso), entro un termine temporale coerente con quelli stabiliti, in linea generale, dall’art.70, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
In questa fattispecie, è logico parlare di procedura negoziata, ed è altrettanto logico attendersi che la stazione appaltante fornisca i riferimenti degli operatori economici invitati, secondo quanto richiesto dalla norma.
La legge n.190/2012 richiede – per ciascuna procedura di scelta del contraente - l’indicazione degli invitati a presentare offerta e dell’aggiudicatario, senza fare alcun cenno all’ipotesi in cui quest’ultimo intenda avvalersi di altri soggetti per soddisfare il possesso di uno o più requisiti speciali, tra quelli richiesti nel bando di gara.
L’AVCP (ora ANAC), nel predisporre le specifiche dello schema XSD dei tipi, ha reso altresì possibile chiarire il ‘ruolo’ dell’invitato o dell’aggiudicatario (ad esempio, mandante, mandataria, associata, consorziata, ecc.), in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti.
A ben vedere, l’avvalimento non rientra nei casi di associazione, né chi presta l’ausilio sottoscrive il contratto con la stazione appaltante; infine, la stessa responsabilità solidale tra avvalente ed ausiliaria va delimitata – secondo una giurisprudenza ricorrente – con riferimento ai soli requisiti che hanno formato oggetto di avvalimento.
Pertanto, supponendo che lo spirito della legge sia quello di rendere trasparente il nominativo del soggetto affidatario dell’appalto (tant’è che non vengono richieste informazioni circa l’intervento di eventuali subappaltatori), si ritiene che non sussista l’obbligo di indicare i riferimenti dell’impresa ausiliaria nel file XML.
Per quanto riguarda l’effettivo inizio, se manca un documento di contenuto analogo al verbale di consegna dei lavori, sarà necessario fare riferimento alla data di attivazione del contratto – comunque denominata – desumibile dai documenti disponibili, che possono essere lo stesso contratto, la lettera d’invito (eventualmente riscontrata con l’accettazione da parte dell’operatore economico), la presentazione dell’offerta, ecc.
Circa la data di ultimazione, che va indicata solo se conseguita (nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista, oppure con quella eventualmente posticipata in virtù di ulteriori pattuizioni tra le parti interessate), in mancanza di un formale certificato di ultimazione, sarà possibile desumere l’effettiva conclusione dell’appalto con riferimento – ad esempio – alla fattura a saldo presentata dall’operatore economico, o all’attestazione di regolare espletamento della prestazione, ecc.
In questo caso il campo relativo alle somme liquidate dovrà essere valorizzato a zero nella pubblicazione.
Tali somme saranno verosimilmente compilate nei dati pubblicati per l’anno successivo.
Con riferimento alla singola procedura di scelta del contraente per la quale - alla data di comunicazione all’Autorità - non siano ancora disponibili informazioni sui partecipanti e sull’aggiudicatario, dovrà comunque essere indicato il ‘set minimo’ di dati oggetto di pubblicazione, che comprende: CIG, struttura proponente, oggetto del bando e procedura di scelta del contraente, così come definiti all’art.4, comma 1, della Deliberazione n.39/2016.
Nelle successive annualità si dovrà procedere all’aggiornamento ed alla integrazione dei dati richiesti, man mano che si rendono disponibili.
Nel caso in cui nel corso dell’anno antecedente a quello di pubblicazione non siano state avviate procedure di scelta del contraente, né risultino ancora procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti , la stazione appaltante dovrà comunque pubblicare un tracciato vuoto rispondente alle specifiche tecniche.
Questa indicazione consentirà di evitare che ad una preliminare verifica presso l’indirizzo URL di residenza del tracciato, segnalato all’ANAC - condotta in automatico - l’assenza del file XML possa essere letta come inadempimento totale da parte della stazione appaltante.
Tutti i soggetti della ‘classe‘ “Associazioni, unioni o consorzi privi di personalità giuridica”, devono procedere alla trasmissione e pubblicazione richiamando il codice fiscale dell’ente capofila sul quale ricadono sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in giudizio (vedi “Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2015” di questa Autorità), avendo poi la facoltà di specificare – utilizzando i campi denominazione ‘Ente pubblicatore’ e ‘Struttura proponente’ – chi è il soggetto che gestisce la procedura di scelta del contraente e per conto di quale altro soggetto agisce.