Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»

Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017.

Linee guida n. 3 (aggiornate il 19 Febbraio 2021).

Sulla base di tale previsione, infatti, le amministrazioni hanno la facoltà di affidare l’incarico di RUP ai componenti della giunta.

La deroga di cui all’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».

Con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP, il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione.

Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri.

In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista».

FAQ aggiornate alla Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 – Linee guida n. 3 (aggiornate il 30 marzo 2018).

Si in quanto l’art. 4.2, lettera a), della Linea guida n.3 prescrive esclusivamente i requisiti “minimi” che un soggetto deve avere per svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti ivi previsti di valore inferiore a 150.000,00 euro. La disposizione in esame, infatti, nel disporre che quest’ultimo “deve essere almeno in possesso” dei requisiti ivi fissati non preclude la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2, lettera b) della citata Linea guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro.

Si precisa che rimane, invece, preclusa al soggetto in possesso esclusivamente dei requisiti minimi di cui all’articolo 4.2., lettera a), delle Linee Guida n. 3 di svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti di cui all’articolo 4.2., lettera b), delle Linee Guida n. 3.   

FAQ aggiornate alla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3
 
(aggiornate al 24 marzo 2017)

Le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

FAQ aggiornate alla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3 (aggiornate al 24 marzo 2017)

Sì. Per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida, il RUP può portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni, a condizione che sia in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 9, comma 4, del d.p.r. 207/2010.

Sì. In tal caso è necessario procedere alla sostituzione del RUP con altro soggetto in possesso dei requisiti prescritti dalle Linee guida in quanto la procedura di gara è assoggettata alla nuova disciplina.

Tuttavia, nel caso in cui la Stazione appaltante si trovi nell’oggettiva impossibilità di reperire in organico figure in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle Linee guida n. 3/2016, il RUP già nominato può continuare a svolgere le proprie funzioni in relazione alla specifica procedura, previa adeguata motivazione della stazione appaltante in ordine alla oggettiva impossibilità riscontrata e a condizione che il RUP nominato sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 4, del d.p.r. 207/2010. FAQ aggiornate alla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3 (aggiornate al 24 marzo 2017).