Consigliere comunale anche amministratore di società, rischio conflitto di interessi
Data:
02 ottobre 2025

Consigliere comunale anche amministratore di società, rischio conflitto di interessi
Ruolo pubblico e socio privato di un operatore economico che partecipa ad una procedura bandita dall’Ente
Se un Consigliere comunale è anche Amministratore Unico, nonché Socio di un Operatore Economico che partecipa ad una procedura bandita dall’Ente, esiste conflitto di interessi. Spetta, pertanto, al Responsabile anticorruzione del Comune di verificare l’effettiva applicabilità al caso esaminato dei principi individuati dalla giurisprudenza e dalla normativa di riferimento. È quanto ha deliberato Anac con parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 23 settembre 2025, riguarda un Comune metropolitano del Nord Italia.
Nel caso specifico, il Consigliere comunale ha personalmente presentato l’offerta per conto di un Operatore Economico partecipante alla procedura di concessione. Il Consigliere è, infatti, Amministratore Unico e Socio dell’operatore economico coinvolto; la procedura è stata indetta dal medesimo Ente presso cui il Consigliere esercita la propria funzione istituzionale; la presentazione diretta dell’offerta rafforza l’elemento di coinvolgimento personale.
“Il Consigliere comunale coinvolto - scrive Anac nel parere - dovrebbe dichiarare formalmente la propria astensione da ogni fase della procedura, anche se non direttamente deliberativa; anche l’Operatore Economico dovrebbe attestare l’assenza di condizionamenti o vantaggi indebiti.
Se il conflitto è poi ritenuto insanabile o tale da compromettere la parità tra concorrenti, l’ente appaltante potrà anche valutare l’esclusione dell’offerta presentata dal soggetto in conflitto, in base ai principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione).
“Occorre, poi, rilevare - scrive Anac - che non può ricoprire la carica di consigliere comunale chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune. Questo include: Amministratori o soci di imprese che partecipano a procedure indette dall’Ente; anche concessioni di beni pubblici possono rientrare, se comportano vantaggi economici o gestionali rilevanti per l’operatore. Nel caso prospettato, il Consigliere di minoranza è Amministratore Unico e Socio dell’operatore economico che potrebbe aver presentato l’offerta e la circostanza che l’interessato abbia presentato personalmente l’offerta presso l’Ente, rafforzerebbe il legame diretto con la procedura. La procedura, pur non essendo formalmente un appalto, riguarda la concessione di un bene pubblico, quindi, potenzialmente rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 63 TUEL”.
Per quanto riguarda potenziali conflitti d’interesse, Anac ribadisce “che si verificano quando il dipendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali, cioè situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. La ratio dell’obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale”.
“Il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L’applicazione delle disposizioni richiamate, tuttavia, è destinata esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché a consulenti, collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell’ente pubblico. Sono, pertanto, esclusi i componenti degli organi d’indirizzo politico”.
“Misura obbligatoria con funzione preventiva è invece - aggiunge Anac - l’astensione dalla partecipazione alla decisione dell’amministratore pubblico interessato, salvo il caso in cui l’atto da adottare abbia carattere normativo o amministrativo generale tale da non consentire un riconoscimento immediato dell’interesse privato di cui quest’ultimo sia eventualmente titolare. L'obbligo di astensione di cui al comma 2 dell'art. 78 del TUEL mira, pertanto, a prevenire il conflitto d'interessi ed è finalizzato a salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività dell'ente locale, che ricorre ogniqualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l'oggetto specifico della deliberazione (intesa come attività volitiva a rilevanza esterna)”.
“Il dovere di astensione - precisa l’Autorità - sussiste in tutti i casi in cui gli amministratori versino in situazioni, anche potenzialmente, idonee a porre in pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio. Ciò al fine di evitare che, partecipando alla discussione e all'approvazione del provvedimento, essi possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell'assemblea concorrendo a determinare un assetto complessivo non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza. Inoltre, il rischio di conflitto di interessi, secondo la giurisprudenza, riguarda principalmente le determinazioni dal contenuto discrezionale che, per loro natura, implicano scelte che possono essere più facilmente condizionate dal fatto che chi concorre all’adozione dell’atto abbia, nella vicenda, un interesse personale. Il rischio di conflitto di interessi è, al contrario, ridotto/eliminato solo nel caso di attività vincolata, ossia di quella attività volta a una verifica oggettiva di requisiti, presupposti o condizioni interamente predeterminati per legge”.
Da ultimo, Anac ha evidenziato che le considerazioni sopra riportate non attengono alla verifica di eventuali ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dall’art. 16 del d.lgs. 36/2023, in quanto la procedura di concessione del locale pubblico in argomento non rientrerebbe tra quelle di affidamento di servizi previste dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.
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Ultimo aggiornamento 02/10/2025, 9:30
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Ruolo pubblico e socio privato di un operatore economico che partecipa ad una procedura bandita dall’Ente