Affidamento servizio raccolta rifiuti, il Comune di Pozzuoli deve rifare la gara
Data:
05 novembre 2025
Affidamento servizio raccolta rifiuti, il Comune di Pozzuoli deve rifare la gara
Da annullare in autotutela il bando per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana. Non osservato il metodo tariffario stabilito da ARERA
Ai fini della definizione del prezzo da porre a base di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana, è necessario osservare il metodo tariffario rifiuti stabilito da ARERA.
E’ quanto ha evidenziato Anac con parere di precontenzioso n. 417, deliberato dal Consiglio dell’Autorità del 22 ottobre 2025, riguardante l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Pozzuoli, di durata di cinque anni per un importo di 48.818.208 euro.
In base agli accertamenti effettuati da Anac, “la stima dell’importo da porre a base di gara operata dalla Stazione appaltante è viziata, in quanto non è stato rispettato, neppure nella ratio che lo caratterizza, il Metodo Tariffario Rifiuti stabilito da ARERA, il tutto con specifico riferimento al cosiddetto fattore di sharing dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità, nonché in tema di stima degli importi dei citati proventi/corrispettivi”. Pertanto, il Comune di Pozzuoli, popoloso centro della città metropolitana di Napoli, in Campania, è tenuto ad annullare in autotutela il bando di gara e a operare una nuova stima dell’importo da porre in base di gara “conformemente al MTR-2 e alla ratio che caratterizza le diverse voci che compongono le entrate tariffarie”.
Il gestore uscente del servizio aveva contestato gli atti della procedura di gara, chiedendone l’annullamento, in quanto sottostimati i costi del servizio e, conseguentemente, l’importo posto a base di gara.
Qualora il Comune di Pozzuoli non intendesse conformarsi al parere, ha l’obbligo di comunicarlo all’Autorità, con provvedimento da adottare entro quindici giorni.
Secondo il metodo tariffario ARERA, l’Ente è tenuto a stabilire il cosiddetto fattore di sharing, ovvero la percentuale dei ricavi/corrispettivi che può essere riconosciuta all'appaltatore (la restante quota resta, invece, in capo all’Ente) quale incremento del corrispettivo d'appalto, in funzione di incentivazione del perseguimento della massima efficienza della raccolta differenziata. L’importo riconosciuto all’appaltatore non può, quindi, essere portato in detrazione dal canone, avendo una funzione diversa dalla copertura dei costi del servizio. Viceversa, la normativa prevista negli atti di gara, in violazione di tali regole, attribuisce all'appaltatore il 100% dei ricavi.
“Dal quadro economico posto a base di gara – specifica Anac - risulta inoltre un importo previsto dei ricavi da conferimenti ai consorzi di filiera e vendita delle frazioni valorizzabili assolutamente incongruo, palesemente sovrastimato, che prescinde completamente dal dato storico che dimostra come (anche in ragione delle note difficoltà ad ottenere un corretto conferimento da parte degli utenti) i ricavi ragionevolmente conseguibili ammontano a meno di un terzo di quelli stimati. Infine, risultano male stimati i costi relativi ai mezzi e agli automezzi necessari per l’espletamento del servizio”.
“Il fattore di sharing, ripartendo tra ente e gestore i ricavi/corrispettivi della vendita di rifiuti, comporta, per un verso, l’istituzione di un incentivo per il gestore alla migliore differenziazione dei rifiuti e, dall’altro, un recupero dei costi per l’utenza (per la quota parte, e solo per quella, non condivisa con il gestore). È solo la quota parte che resta in capo all’Ente che può essere valorizzata ai fini della riduzione delle entrate tariffarie e, correlativamente, in caso di delega alla riscossione in favore del gestore, in eventuale riduzione del corrispettivo contrattuale, non anche la quota incentivante spettante al gestore, che come tale non può essere detratta dal corrispettivo del servizio”.
Il parere dell'Autorità
Ultimo aggiornamento 05/11/2025, 11:41
Condividi
Da annullare in autotutela il bando per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana. Non osservato il metodo tariffario stabilito da ARERA
