Il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato a illegittimo affidamento senza gara
Date:
08 maggio 2025

Il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato a illegittimo affidamento senza gara
Il rinnovo del contratto è consentito soltanto se disposto prima della scadenza del contratto originario. Pertanto, il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione. L’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente.
E’ quanto ha ribadito Anac con la delibera n. 164, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 2 aprile 2025 riguardante forniture di kit per la produzione di siero collirio dell’Azienda sanitaria del Friuli Venezia Giulia.
Anac aveva avviato un procedimento di vigilanza nei confronti dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute Friuli-Venezia Giulia (ARCS) chiedendo delucidazioni riguardo alle criticità segnalate consistenti in presunte illegittime proroghe contrattuali e nuovo affidamento della fornitura sempre al medesimo operatore, in violazione del principio di accesso al mercato. Il procedimento intendeva verificare anche la legittimità di altre determine adottate dalla ARCS, in relazione a numerose altre forniture di beni per le quali l’Azienda ha adottato l’istituto della proroga tecnica e la procedura negoziata.
L'istruttoria
Dall’istruttoria effettuata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è risultata “violata la normativa poiché la proroga, successiva di quasi due mesi alla scadenza del contratto, è di per sé illegittima in quanto non era e non è stata avviata alcuna procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente ma solo improbabili ‘lavori prodromici’ ad oggi non conclusi”.
“Quasi la metà delle procedure (28 su 61) condotte dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute Friuli-Venezia Giulia presenta criticità che potrebbero non favorire “l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” con conseguente violazione dell’art. 3, d.lgs. n. 36/2023”.
“La procedura negoziata senza bando – ribadisce Anac - costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, quindi per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e non imputabili alla stazione appaltante. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza”.
La Delibera
Last update 08/05/2025, 8:33
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Anac interviene sulle forniture di kit per la produzione di siero collirio dell’Azienda sanitaria del Friuli Venezia Giulia