Affidamento raccolta rifiuti, la norma statale prevale su quelle delle province autonome
Data:
10 ottobre 2025

Affidamento raccolta rifiuti, la norma statale prevale su quelle delle province autonome
Il caso di 24 comuni del Nord: assegnazione al Consorzio-azienda non consentita, ora va garantita la gestione dal 1° gennaio 2026
L’affidamento dei servizi ambientali disposto da 24 Comuni consorziati di una provincia autonoma del Nord Italia, in favore di un’azienda speciale, per il periodo 2026/2038, non è in linea con la normativa nazionale di settore, e si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici. Pertanto, le stazioni appaltanti, sulla base delle criticità emerse, sono chiamate a valutare eventuali azioni a tutela dell’interesse pubblico al fine di garantire una gestione dei servizi dal prossimo 1° gennaio 2026, in linea con il vigente quadro normativo, informandone l’Autorità entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione.
Così l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n.378 del 1° ottobre 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità, è intervenuta riguardo ad un Consorzio-Azienda dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, costituito da 24 comuni della Provincia autonoma per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pulizia delle aree pubbliche e tutela dell’ambiente dagli inquinanti. Il termine della convenzione scade il 31 dicembre 2025 e, in attesa della trasformazione del Consorzio in società di capitali in house, i 24 consigli comunali degli Enti consorziati hanno approvato la modifica della durata della Convenzione e della data di scadenza del consorzio-azienda speciale fino al 31.12.2038 confermando in continuità lo svolgimento dei servizi in forma associata tramite il consorzio sino alla predetta nuova data di scadenza.
Tale decisione si configura come un riaffidamento in via diretta della gestione dei servizi ambientali da parte dei 24 comuni consorziati in favore dell’azienda speciale per il periodo 1.01.2026/31.12.2038 nell’attesa della conclusione dell’iter di costituzione della società in house. Secondo i comuni della provincia autonoma, la clausola di salvaguardia inserita nell’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 201 del 2022, secondo cui le disposizioni del decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano “compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, consentirebbe agli Enti locali della Provincia autonoma di applicare la propria specifica disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico, adottata nell’esercizio della potestà legislativa primaria riconosciuta dallo Statuto speciale di Autonomia in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”, anche ove contrastante con la vigente disciplina statale.
Anac fa invece notare che l’articolo 1 del D. Lgs. n. 201 del 2022 prevede al comma 2 che il decreto in esame “stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti”. Tali principi comuni ed essenziali, da far valere su tutto il territorio nazionale, si atteggiano quindi a norme-cornice per la legislazione regionale di dettaglio.
Nei successivi commi 3 e 4 del citato articolo 1, la riconducibilità delle disposizioni del decreto alle materie di competenza esclusiva statale di cui alle lettere e) e p) dell’art. 117 della Cost, in ragione della loro natura trasversale, comporta una forte limitazione allo spazio di intervento delle Regioni in tali ambiti, che può ridursi anche a una mera potestà attuativa di norme statali.
Il comma 5 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 201 del 2022 D. Lgs. n. 201 del 2022 – sottolinea Anac – statuisce poi espressamente che “le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
“Detta disposizione è stata con evidenza inserita dal legislatore statale al fine di porre un limite anche alla potestà legislativa di tipo esclusivo della Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che i limiti statali operanti a carico delle Regioni ordinarie con riferimento alle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo in esame, potrebbero non risultare pienamente operanti per gli Enti ad autonomia differenziata che esercitano potestà legislative fondate sugli statuti speciali”.
“Il legislatore, infatti, qualificando le disposizioni del D. Lgs. n. 201 del 2022 come ‘norme fondamentali di riforma economico-sociale’, ha eretto un limite invalicabile per la potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, pur dopo la riforma del regionalismo del 2001”.
“Pertanto, sulla base della citata disposizione, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad adeguare la propria legislazione alla nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D. Lgs. n. 201 del 2022 che prevede una distinzione tra servizi pubblici locali a rete e non a rete, anche ai fini dell’individuazione delle relative modalità di affidamento
Pertanto, l’affidamento dei 24 Comuni consorziati in favore dell’azienda speciale, per il periodo 2026/2038, non è in linea con la normativa nazionale di settore e si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici.
La Delibera dell'Autorità formato .pdf
Ultimo aggiornamento 10/10/2025, 8:45
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Il caso di 24 comuni del Nord: assegnazione al Consorzio-azienda non consentita, ora va garantita la gestione dal 1° gennaio 2026