Opere portuali, gara da rifare. Accertati gravi vizi di illegittimità
Data:
13 novembre 2025
Opere portuali, gara da rifare. Accertati gravi vizi di illegittimità
Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento del sistema portuale di una importante regione del Sud: importo 18.810.025 euro finanziati da fondi Pnrr.
Con delibera n. 430, approvata dal Consiglio di Anac del 5 novembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sui lavori di manutenzione straordinaria (finanziamento Pnrr), messa in sicurezza ed efficientamento del sistema portuale di un’importante regione del Meridione (importo di 18.810.025 euro), chiedendo l’annullamento di tutti gli atti di gara per gravi vizi di illegittimità.
Tale richiesta di annullamento riguarda bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati, “stante la presenza del vizio gravante la lex specialis”. Anac raccomanda alla stazione appaltante “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati”.
A tal riguardo, l’Autorità ha assegnato, inoltre, un termine di 30 giorni dalla ricezione del parere per agire in conformità, “con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.
“Appare illegittima – scrive Anac nella delibera - la previsione del disciplinare di gara che prevede, in aggiunta alla certificazione SOA per gli importi precisati nel disciplinare, quale requisito di capacità economico finanziaria un ‘fatturato, maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente, almeno pari a cinque milioni di euro, Iva esclusa’.
In realtà, negli appalti di lavori pubblici l’attestazione SOA assolve alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all’esecuzione dell’opera, con la conseguenza che le Stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori (ad esempio fatturato e lavori analoghi). Il possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. Il possesso di qualificazione SOA, infatti assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione, con l’effetto che ogni ulteriore richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, è da ritenersi illegittima.”
“L’introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l’aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione”.
Riguardo alla procedura Accordo Quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, aggiunge Anac “non è possibile rinvenire alcun tipo di progettazione posto a base di gara, circostanza pacificamente confermata dalla stazione appaltante che ne ha rinviato la redazione alla seconda fase del confronto competitivo”.
Inoltre, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica è prevista l’attribuzione di un punteggio premiale (incrementale, fino ad un massimo di cinque punti) per l’offerta aggiuntiva di un servizio di manutenzione ordinaria delle opere realizzate per un certo periodo di tempo.
“Al riguardo – sottolinea Anac - si evidenzia che tale previsione si appalesa illegittima sia in relazione alla procedura originaria per l’affidamento del contratto quadro, sia relativamente al subprocedimento per l’aggiudicazione di appalti specifici, in quanto contrastante con la disposizione Codice che, nella versione modificata dal correttivo, prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ‘le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta’.
È di tutta evidenza, dunque, come l’attribuzione di un punteggio incrementale riconosciuto agli offerenti a fronte di una prestazione coincidente con la manutenzione ordinaria delle opere realizzate per un periodo di tempo più o meno lungo si ponga in contrasto con la normativa”.
Ultimo aggiornamento 13/11/2025, 16:16
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Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento del sistema portuale di una importante regione del Sud: importo 18.810.025 euro finanziati da fondi Pnrr.
