Sanzione di 16.000 euro al direttore della clinica per ritorsioni contro whistleblower
Date:
15 ottobre 2025

Sanzione di 16.000 euro al direttore della clinica per ritorsioni contro whistleblower
Accertate violazioni di particolare gravità: i comportamenti posti in essere dal professore sono stati molteplici e reiterati in un ampio arco temporale
Con la delibera n. 337, approvata dal Consiglio di Anac del 9 settembre 2025, l’Autorità ha dichiarato la natura ritorsiva, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, delle misure adottare dal direttore di una clinica della Lombardia nei confronti di un medico lì operante.
Tenuto conto della concreta gravità del fatto illecito, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrogato al Direttore della clinica, in qualità di titolare del potere di effettuare le assegnazioni contestate, la sanzione pecuniaria di 16.000 euro, ai sensi dell’art. 54- bis co. 6, primo periodo d.lgs. 165/2001, secondo cui “qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Anac, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'Anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro”.
All’esito dell’istruttoria condotta nell’ambito del procedimento sanzionatorio, il Professore non ha fornito la prova della ricorrenza di ragioni estranee alla segnalazione che possano aver giustificato l’adozione delle contestate misure ritorsive. L’Autorità ha, dunque, ritenuto di dover irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 54 – bis, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001.
“La violazione – scrive Anac - è da ritenere di particolare gravità in quanto i comportamenti posti in essere dal professore sono stati molteplici e reiterati in un ampio arco temporale, avendo essi, peraltro, cagionato un apprezzabile danno nella sfera giuridica del segnalante. In considerazione del ruolo professionale rivestito dall’autore della violazione, la sanzione non può ritenersi ‘effettiva’ e realmente afflittiva se determinata nel minimo dell’ammontare previsto dal citato art. 54 – bis del d.lgs. n. 165 del 2001; come è noto, una sanzione pecuniaria, oltre alla funzione afflittiva, ha lo scopo di dover “dissuadere” ulteriori comportamenti della medesima natura. In proposito, la sanzione viene determinata anche al fine di garantire il carattere di prevenzione generale (volto a fungere da deterrente rispetto a eventuali futuri comportamenti ritorsivi da parte di altri soggetti) e di prevenzione speciale (volto a scongiurare la reiterazione dei comportamenti ritorsivi da parte del medesimo autore)”.
La Delibera dell'Autorità
Last update 15/10/2025, 9:20
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Accertate violazioni di particolare gravità: i comportamenti posti in essere dal professore sono stati molteplici e reiterati in un ampio arco temporale