Affidamento illegittimo del Centro rugby. La società non poteva avere la concessione
Data:
16 dicembre 2025
Affidamento illegittimo del Centro rugby. La società non poteva avere la concessione
L’assegnazione riguarda la progettazione, riqualificazione, manutenzione e gestione dell’impianto, di un’importante città capoluogo della Lombardia
Con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 26 novembre 2025, Anac ha ribadito che “il principio di risultato (…) non può essere inteso come superamento del principio di legalità”. L’affidamento di una concessione relativa a progettazione, riqualificazione, manutenzione e gestione di un centro rugby di un un’importante città capoluogo della Lombardia deve avvenire conformemente alla disciplina di settore.
Gli articoli 4, comma 12, e 5 del decreto legislativo n. 38/2021, scrive Anac, “richiedono un profilo soggettivo dei proponenti dal quale non è possibile prescindere. Nel primo caso la riserva riguarda la sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto (e solo limitatamente a tali casi, è possibile ammettere affidamenti diretti di lavori e la costituzione di una società di scopo), nel secondo caso la riserva è nei confronti di associazioni o società sportive senza scopo di lucro”.
Nel caso in esame, mancando la qualificazione soggettiva richiesta sia dall’art. 4, comma 12, sia dall’art. 5 del decreto 38/2021, l’affidamento nei riguardi di una società designata dal Comune è stato ritenuto illegittimo.
L'Atto a firma del Presidente
Ultimo aggiornamento 16/12/2025, 15:39
Condividi
L’assegnazione riguarda la progettazione, riqualificazione, manutenzione e gestione dell’impianto, di un’importante città capoluogo della Lombardia
