Lavori supplementari non previsti in gara, il concessionario non può averne l’affidamento diretto
Data:
17 dicembre 2025
Lavori supplementari non previsti in gara, il concessionario non può averne l’affidamento diretto
Centro di Raccolta Rifiuti di un Comune emiliano: le opere devono essere affidate a terzi
I lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta Rifiuti di un Comune, non espressamente previsti e individuati nella concessione e per i quali è stato riconosciuto specifico finanziamento pubblico, devono essere affidati a terzi con le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice. I casi in cui è consentito apportare modifiche al rapporto concessorio iniziale, infatti, sono esclusivamente quelli indicati nel Codice degli Appalti. E tra questi non rientra quello riguardante un’amministrazione comunale emiliana, a cui Anac si è rivolta con parere in funzione consultiva n.49, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 26 novembre 2025.
I lavori del Comune emiliano, infatti, non sembrano qualificabili come lavori “supplementari”, necessari “per ragioni sopravvenute” ad assicurare la prestazione originaria, ove un cambiamento del concessionario comporti le criticità indicate dalla norma, ma costituiscono lavori “autonomi” rispetto all’oggetto della concessione in essere per i quali, peraltro, è stato riconosciuto un finanziamento pubblico specifico in favore del Comune richiedente.
L’oggetto della concessione riguarda specificamente il servizio di gestione dei Rifiuti (qualificandosi, quindi, come concessione di servizi). La realizzazione, manutenzione e adeguamento dei Centri di Raccolta, e l’esecuzione di simili lavori non è prevista né nel piano industriale, né nel piano economico-finanziario presentati dal Concessionario, né nell’elenco prezzi unitari.
L’eventuale affidamento diretto al Concessionario, dell’intervento de quo (e relativa progettazione), potrebbe configurarsi di dubbia conformità allo schema tipico della concessione e, più in generale, alle disposizioni del Codice. In particolare, la previsione del disciplinare tecnico di far realizzare al concessionario lavori pubblici e relativa progettazione, “a domanda” dell’ente interessato, senza considerare, nel bando a monte, i medesimi lavori ai fini della determinazione del valore complessivo della concessione, né ai fini dell’individuazione dei requisiti di partecipazione anche in relazione a tale prestazione, né ulteriormente ai fini della corretta impostazione del rapporto concessorio (corretta allocazione dei rischi/equilibrio economico-finanziario della concessione) non appare coerente con le disposizioni del Codice e potrebbe configurare una indeterminatezza dell’oggetto dell’affidamento.
Il Parere in funzione consultiva dell'Autorità
Ultimo aggiornamento 17/12/2025, 10:35
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Centro di Raccolta Rifiuti di un Comune emiliano: le opere devono essere affidate a terzi
