Raccolta e trasporto rifiuti, gara da annullare per presenza di varie illegittimità
Data:
25 luglio 2025

Raccolta e trasporto rifiuti, gara da annullare per presenza di varie illegittimità
Una procedura con importo a base di oltre 80 milioni di euro da parte di un capoluogo di provincia del Meridione
Disciplinare di gara illegittimo in molte delle sue parti, varie criticità riscontrate, vizi gravanti sulla lex specialis: tutto questo porta a richiedere l’annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati). È quanto ha deliberato Anac con la delibera n. 284, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, riguardante la gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale, di un importante capoluogo del Sud Italia. Una procedura con importo a base di gara di oltre 80 milioni di euro, in cui sono ricompresi gli importi relativi all’opzione di proroga annuale, all’affidamento di servizi analoghi e alla revisione prezzi.
Dopo la segnalazione di presunte illegittimità da parte di operatori economici, Anac ha intrapreso una verifica che ha portato ad accertare tutta una serie di illegittimità, tra cui la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara. Per questo Anac raccomanda, “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati nella presente delibera”, assegnando trenta giorni alla stazione appaltante “per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.
Anac ha poi considerato “illegittima la previsione del disciplinare di gara che richieda la comprova di un fatturato specifico, inteso quale requisito tecnico professionale, maturato nell’arco di un triennio, invece che nell’arco del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando stesso”. Questo perché “la previsione in esame limita la concorrenza, in quanto ragionevolmente un più ampio orizzonte temporale (dieci anni a fronte di tre anni) amplia la platea dei potenziali concorrenti”.
L’Autorità ha poi ritenuto “illegittima la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso di un deposito/cantiere funzionale all’espletamento del servizio in assegnazione (cd. clausola territoriale), quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara”. Anche questo limitativo della concorrenza “in quanto l’obbligo di avere la disponibilità di un locale deposito/cantiere nel territorio comunale, già in sede di gara, può ridurre la platea dei potenziali concorrenti”.
Per Anac appare illegittima anche la previsione quale requisito tecnico professionale, a pena di esclusione, del possesso dei mezzi e delle attrezzature tecniche; come pure risulta illegittima la previsione del possesso di due diverse certificazioni di qualità, quali ulteriori requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, da comprovare già in fase di gara.
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Ultimo aggiornamento 25/07/2025, 8:58
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Una procedura con importo a base di oltre 80 milioni di euro da parte di un capoluogo di provincia del Meridione