Senza sede operativa nel territorio non c’è aggiudicazione dell’appalto
Data:
25 luglio 2025

Senza sede operativa nel territorio non c’è aggiudicazione dell’appalto
Il requisito di esecuzione deve essere indicato nelle prescrizioni di gara
Se una società non adempie all’obbligo di costituire una sede operativa idonea nel territorio provinciale di riferimento, nei tempi prescritti di gara, viene meno un requisito di esecuzione. E quindi la stazione appaltante è tenuta a non procedere con l’aggiudicazione. Lo ha chiarito Anac con il parere di precontenzioso, delibera n. 245 approvata dal Consiglio dell’Autorità del 18 giugno 2025.
Il caso specifico riguardava una procedura negoziata per la stipulazione di due accordi quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori negli edifici a Parma e provincia in gestione alla stazione appaltante. La lettera di invito prevedeva che l'impresa dovesse provvedere alla costituzione di una “sede operativa nel territorio provinciale nel termine perentorio di 25 giorni dall'aggiudicazione”.
L'impresa aveva però presentato il solo contratto di locazione di un'unità immobiliare non idonea e su richiesta della stazione appaltante aveva prodotto un nuovo contratto di locazione di un’unità immobiliare - ad uso residenziale - non ritenuta idonea dalla stazione appaltante e da qui lo scorrimento della graduatoria e l'aggiudicazione al secondo concorrente con escussione della garanzia.
In base alle cosiddette clausole territoriali, è possibile inserire negli atti di gara “criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento”.
Secondo Anac, “il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato), sicché, ove nell'ambito dell'evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione”. Nel caso specifico, la clausola territoriale è posta come mero requisito di esecuzione dell'appalto.
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Ultimo aggiornamento 25/07/2025, 14:27
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Il requisito di esecuzione deve essere indicato nelle prescrizioni di gara