Non serve qualificazione dell’amministrazione se c’è affidamento diretto dell’impianto sportivo
Data:
27 gennaio 2026
Non serve qualificazione dell’amministrazione se c’è affidamento diretto dell’impianto sportivo
È richiesta esclusivamente nei casi in cui l’assegnazione comporta lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata
La qualificazione come stazione appaltante dell’Amministrazione comunale è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata. Viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti. Ciò implica che la necessità della qualificazione viene meno ogni qualvolta viene affidato un appalto senza porre in essere una gara. Tale principio ha portata di carattere generale e lo si ritiene applicabile anche alle concessioni nelle ipotesi in cui il legislatore ne consenta l’affidamento senza lo svolgimento di una procedura finalizzata alla selezione dell’affidatario.
Così Anac, con atto a firma del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità del 22 dicembre 2025, ha confermato la possibilità per l’ente locale che ha sottoposto la richiesta di parere di disporre autonomamente l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5 del Codice senza essere qualificato. Quest’ultimo riguardava l’affidamento di riqualificazione e gestione gratuita di impianti sportivi ad associazione e società sportive senza fini di lucro.
L’Autorità ha precisato che: sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato all’ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare; all’ente locale deve pervenire una sola proposta in tale senso; la proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da “rigenerare, riqualificare o ammodernare”, quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali; la proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile; il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’art. 14 del Codice.
Il sistema di qualificazione delineato dal Codice, a seguito delle modifiche apportate dal “decreto correttivo” (d.lgs. n. 209/2024), con riferimento agli appalti richiede la qualificazione per effettuare le “gare” di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell’articolo 62 (soglie di autonomia).
Il richiamo alle “gare”, in luogo del più ampio termine “procedure” utilizzato originariamente dal Codice, rafforza l’interpretazione già seguita dall’Autorità secondo cui la qualificazione è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, e che, viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti. Ciò implica che la necessità della qualificazione viene meno ogni qualvolta viene affidato un appalto senza porre in essere una gara.
Ultimo aggiornamento 27/01/2026, 16:44
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È richiesta esclusivamente nei casi in cui l’assegnazione comporta lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata
