Servizio integrato di igiene urbana, richiesta di annullamento in autotutela
Data:
27 ottobre 2025
Servizio integrato di igiene urbana, richiesta di annullamento in autotutela
Gravi violazioni del Codice degli Appalti e rilevanti criticità per un importante comune del Sud del Lazio
Annullamento in autotutela dell’affidamento del Servizio Integrato di Igiene Urbana per gravi violazioni del Codice degli Appalti e rilevanti criticità. E’ quanto richiesto da Anac a un importante Comune del Basso Lazio, riguardo ad una procedura di importo di 17 milioni e 820.000 euro pubblicata il 21 luglio scorso da parte della Centrale Unica di committenza su delega dell’amministrazione comunale.
Con delibera n. 408, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 22 ottobre 2025, Anac ha concluso un’istruttoria di vigilanza evidenziando “la sussistenza di rilevanti criticità, alcune delle quali qualificabili come gravi violazioni, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento sulla legittimazione straordinaria dell’Autorità”. Ad oggi la procedura è in corso, essendo stata nominata la commissione giudicatrice.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto alla Centrale unica di committenza e all’ente comunale di procedere “all’annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati), stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis esposti in parte motiva, il primo dei quali riconducibile alla fattispecie legittimante di cui all’articolo 6 del Regolamento Anac adottato con Delibera 268/2023”. In particolare, in quanto è stato richiesto quale requisito tecnico professionale, lo svolgimento di un servizio analogo maturato nel triennio antecedente il bando di gara, in violazione dell’art. 100 co. 11 d.lgs. 36/2023, che richiede quale periodo di riferimento il termine di 10 anni, nonché il possesso di certificazioni di qualità, richieste già più volte censurate dall’Autorità (cfr. da ultimo Parere di precontenzioso, n. 375/2025).
L’Autorità ha raccomandato, poi, “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati nella presente delibera”.
Ora il Comune ha tempo venti giorni per agire in conformità “con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata a impugnare la documentazione di gara esaminata”. Tra le varie violazioni accertate da Anac, vi è la violazione dell’articolo 67 del Codice degli Appalti (Requisiti di ordine generale per i consorzi non necessari. Illegittimità del paragrafo 5 del disciplinare di gara); violazione dell’articolo 57 del Codice (redazione della lex specialis di gara); violazione dell’articolo 119, del Codice (Subappalto a cascata. Illegittimità del paragrafo 8 del disciplinare di gara) e violazione dei CAM vigenti.
La Delibera dell'Autorità
Ultimo aggiornamento 27/10/2025, 16:15
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Gravi violazioni del Codice degli Appalti e rilevanti criticità per un importante comune del Sud del Lazio
