Condotta illecita dell’impresa se modifica il contratto di lavoro indicato nella gara
Data:
28 gennaio 2026
Condotta illecita dell’impresa se modifica il contratto di lavoro indicato nella gara
Il caso del Comune di Bussolengo, in provincia di Verona per il trasporto scolastico
Un operatore che dichiara in fase di gara di applicare il medesimo Contratto di lavoro nazionale individuato dalla Stazione appaltante e di avere formulato l’offerta economica nel rispetto delle condizioni previste da tale contratto, non può dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione, successivamente alle verifiche espletate circa l’effettività dell’impegno assunto, modificare la dichiarazione resa in gara, adducendo di avere commesso un errore. Tale condotta è illegittima e costituisce un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante.
Così l'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n.11, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 21 gennaio 2026, è intervenuta nel caso del comune di Bussolengo, in provincia di Verona con riguardo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche per il periodo dal 01/09/2025 al 30/06/2028 (importo: 1.566.000 euro).
Il Comune di Bussolengo ha sottoposto all’Autorità diversi quesiti relativi all’applicazione del Contratto nazionale da parte del Consorzio aggiudicatario e dell’impresa indicata come subappaltatrice, in relazione al quale è stata negata l’autorizzazione al subappalto.
Anac ha ritenuto che la condotta tenuta dal Consorzio di Verona “non possa essere considerata legittima, in quanto un operatore economico, che si sia impegnato in gara ad applicare il CCNL indicato nella lex specialis, non può dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione, modificare tale dichiarazione. Spetta alla Stazione appaltante valutare se tale condotta sia qualificabile come grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, per avere tentato l’operatore di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante (SA), nonché valutare l’adozione dei consequenziali provvedimenti, quali l’annullamento dell’aggiudicazione”.
“Alla ammissibilità di un tale modus operandi del consorzio – scrive l’Autorità Anticorruzione - ostano diversi principi in tema procedure di gara. In primo luogo, i principi di chiarezza, trasparenza e non ambiguità dell’offerta economica, in quanto devono essere chiari e non modificati in fase esecutiva i contenuti economici dell’offerta. Inoltre, i principi di correttezza e buona fede non consentono all’aggiudicatario di eseguire la prestazione sulla base di presupposti (anche sotto il profilo del CCNL applicato) diversi da quelli dichiarati in fase di gara. Viene in gioco anche il principio di necessaria tutela dei lavoratori, in quanto la dichiarazione postuma delle consorziate esecutrici di armonizzare il trattamento economico previsto nei tre diversi CCNL, mediante riconoscimento del super minimo, è stato assunto solo dopo le verifiche della SA e il trattamento economico integrativo è stato riconosciuto ai tre autisti solo dopo gli accertamenti compiuti dalla SA. Sotto il profilo del principio di concorrenza, appare pertanto legittimo il sospetto della Stazione appaltante che il costo del lavoro sia stato stimato in termini inferiori in sede di gara e solo ex post l’operatore stia cercando di correggere il tiro. In base al principio di autoresponsabilità ricadono, inoltre, in capo all’operatore economico le conseguenze discendenti dall’impegno assunto in gara di applicare il CCNL indicato dalla SA, non qualificabile come errore formale (come sostiene il Consorzio)”.
“Il Comune potrebbe valutare – continua Anac - , previo contradditorio con l’operatore, l’incidenza della dichiarazione del Consorzio di applicare lo stesso CCNL indicato dalla Stazione appaltante sull’aggiudicazione della gara e la sua concreta idoneità ad influenzarne l’esito; a tal fine, potrebbe essere tenuto in considerazione anche che tale informazione (non confermata in fase esecutiva) ha comportato l’omissione della verifica di congruità dell’offerta e di equivalenza delle tutele, ai sensi dell’art. 110 del Codice, che il RUP (ai sensi dell’art. 24 del disciplinare, dell’art. 11, comma 4, del Codice e dell’art. 5 dell’All. I.01) avrebbe dovuto effettuare, prima di procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui il Consorzio avesse dichiarato di utilizzare tre diversi CCNL. A tal fine può essere valutato anche l’esito di una tale verifica di equivalenza, laddove negativo. Tale valutazione è, in ogni caso, rimessa alla Stazione appaltante, in quanto ampiamente discrezionale, e va effettuata alla stregua dei parametri definiti nell’art. 98 del Codice”.
Il parere di precontenzioso
Ultimo aggiornamento 28/01/2026, 16:43
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Il caso del Comune di Bussolengo, in provincia di Verona per il trasporto scolastico
