Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso (art. 19, d.lgs. 33/2013)
FAQ aggiornate al 5 maggio 2025
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Sono tenute all’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 19 del d.lgs. 33/2013 le “pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013. Si tratta di:
1. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. le autorità portuali;
3. le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Parole chiave: trasparenza – bandi di concorso – pubbliche amministrazioni - autorità portuali - autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Fonte: art. 2- bis, d.lgs. 33/2013 - art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013
L’art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede che le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblichino:
1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione;
2. i criteri di valutazione della Commissione;
3. le tracce delle prove;
4. le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
In considerazione del fatto che la pubblicazione delle domande orali sarebbe onere significativo e sproporzionato per le amministrazioni, per “tracce delle prove” da pubblicare sono da intendersi solo quelle riferite alle tracce scritte.
Parole chiave: trasparenza - reclutamento del personale - bandi di concorso – criteri di valutazione – tracce delle prove - graduatorie finali – scorrimento degli idonei - pubbliche amministrazioni.
Fonte: art. 19, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 145, l. 160/2019 – Delibera ANAC n. 1310/2016
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aggiornare costantemente i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale previsti dal comma 1 dell’art. 19, d.lgs. 33/2013.
In particolare:
1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione e i criteri di valutazione della Commissione nonché le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, è opportuno che siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili;
2. le tracce delle prove vanno pubblicate dopo lo svolgimento delle prove stesse.
Parole chiave: trasparenza - bandi di concorso – criteri di valutazione – tracce delle prove - graduatorie finali – scorrimento degli idonei - pubbliche amministrazioni – aggiornamento dati
Fonte: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 – art. 1, co. 145, l. 160/2019 - Delibera ANAC n. 775 del 10 novembre 2021
L’Autorità, nel rispetto del principio di specialità, ritiene che l’art. 19, co. 2-bis, nonostante richiami i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, debba intendersi riferito alle sole pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Ciò tenuto conto del fatto che l’art. 4, co. 5, d.l. 101/2013, nel prevedere il monitoraggio svolto dal Dipartimento della funzione pubblica rispetto alle graduatorie concorsuali, fa espresso riferimento alle sole pubbliche amministrazioni.
Del resto, il d.lgs. 33/2013 è volto a garantire la trasparenza dell’attività e dell’organizzazione amministrativa e non ad ampliare adempimenti cui le amministrazioni sono tenute in virtù delle normative di settore.
L’obbligo di pubblicazione in questione è assolto tramite la pubblicazione del collegamento ipertestuale al sistema informativo digitale del DFP, denominato “Monitoraggio delle graduatorie concorsuali della PA”, di cui all’art. 4, co. 5, d.l. 101/2013, conv. con mod. dalla l. 125/2013 e consente di garantire l’accessibilità dei cittadini ai dati ivi contenuti.
Parole chiave: trasparenza – pubblicazione - reclutamento del personale – pubbliche amministrazioni – graduatorie –collegamento ipertestuale- sezione “Amministrazione trasparente”- monitoraggio graduatorie concorsuali-DFP
Fonte: - art. 19, co. 2-bis, d.lgs. 33/2013 – art. 4, co. 5, d.l. 101/2013, conv. con mod. dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Delibera ANAC n. 775 del 10 novembre 2021
Sono tenuti a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento del personale, in quanto compatibili, anche i soggetti indicati dall’art. 2 bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ossia:
1. gli enti pubblici economici;
2. le società in controllo pubblico;
3. le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato come individuati nella lettera c) dell’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione – dati procedure di reclutamento del personale - enti pubblici economici - società in controllo pubblico – associazioni - fondazioni - enti di diritto privato
Fonte: art. 19, co. 1 e 2, d.lgs. 33/2013 – art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Allegato 1 alla Delibera Anac n. 1134/2017
Con riferimento alle procedure di reclutamento del personale, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. c) sono tenuti a pubblicare ed aggiornare costantemente i dati relativi a:
1. avvisi di selezione
2. criteri e modalità della selezione
3. esito della selezione, con indicazione delle graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione – procedure di reclutamento- enti pubblici economici- società in controllo pubblico – associazioni - fondazioni- enti diritto privato.
Fonte: art. 19, co.1 e 2, d.lgs. 33/2013 – Allegato 1 alla Delibera Anac n. 1134/2017
Al riguardo occorre distinguere le cd. progressioni verticali da quelle orizzontali.
Le progressioni verticali, in quanto procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19. Ciò in ragione dell’ampia formulazione dell’articolo che, al co. 1, fa riferimento al “reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione” nonché degli orientamenti giurisprudenziali per i quali dette procedure sono assimilabili ad una vera e propria assunzione.
Sono, invece, escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 19 le progressioni orizzontali in quanto procedure non soggette al principio del pubblico concorso che consentono i passaggi di livello nell’ambito della medesima area o categoria su base meritocratica, previa valutazione dell’apporto individuale del lavoratore.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione – procedure selettive interne –progressioni verticali–progressioni orizzontali
Fonte: art. 19, co. 1 e 2, d.lgs. 33/2013 –art. 52, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001- Cass. Sezioni Unite 15 ottobre 2003, n. 15403 e 6 giugno 2017, n. 13981; Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4313; Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774.
La pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori è conforme all’art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria.
Parole chiave: trasparenza – bandi di concorso – graduatoria finale - candidati idonei non vincitori - oscuramento dati
Fonte: art. 19, d.lgs. 33/2013 - Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati adottate dal Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento n. 83 del 23 marzo 2023 del Garante per la protezione dei dati personali
Le procedure selettive di attivazione dei contratti di ricerca bandite dalle Università danno luogo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato e soggiacciono pertanto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.
Gli Atenei sono quindi tenuti alla pubblicazione all’interno della sotto-sezione “Bandi di concorso” di AT dei seguenti dati:
- bando della procedura selettiva;
- criteri di valutazione e modalità, anche mediante link al documento che li contiene;
- esito della selezione: graduatorie finali.
Parole chiave: trasparenza – pubblicazione – bandi di concorso – Università – contratti di ricerca – criteri di valutazione
Fonte: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013
Le procedure di selezione dei praticanti per l'ammissione al tirocinio forense presso l'ufficio legale di un ente pubblico o l'Avvocatura dello Stato o un ufficio giudiziario, pur non dando luogo ad un rapporto di lavoro, richiedono le stesse garanzie di trasparenza dei concorsi pubblici e soggiacciono pertanto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.
Le amministrazioni – nel rispetto della normativa in materia di dati personali ed in particolare dei principi di pertinenza e non eccedenza - sono tenute alla pubblicazione all’interno della sotto-sezione “Bandi di concorso” di AT dei seguenti dati:
- bandi e/o avvisi indittivi della procedura selettiva;
- criteri di valutazione, anche mediante link al documento che li contiene;
- esito della selezione: graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Parole chiave: trasparenza – pubblicazione – bandi di concorso –– selezione -tirocini forensi- praticanti - Avvocatura – enti pubblici – uffici giudiziari – tutela della privacy – non eccedenza - pertinenza
Fonte: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali. Linee guida Garante Privacy in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)