Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013)

FAQ aggiornate al 28 febbraio 2024

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare e aggiornare tempestivamente la carta di servizi, o il documento analogo, ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. La carta dei servizi, anche in considerazione delle funzioni, delle dimensioni e dell’organizzazione del soggetto su cui grava l’obbligo di pubblicazione, può alternativamente consistere in un unico documento o essere articolata in più documenti, distinti per materia o per divisioni/articolazioni dell’ente.
Inoltre, una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento nel tempo. Quest’ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi pubblicazione – ambito oggettivo - servizi pubblici erogati - carta dei servizi – costi contabilizzati 
Fonti: art. 32, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1310/2016

Sono tenuti alla pubblicazione sia le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, sia i gestori di servizi pubblici.
Per gestori di servizi pubblici si intendono i soggetti indicati all’art. 2-bis (commi 2 e 3) del d.lgs. n. 33/2013 che effettivamente erogano i servizi pubblici, a prescindere dalla natura giuridica rivestita e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi pubblicazione – ambito soggettivo - pubbliche amministrazioni – enti di diritto pubblico- enti di diritto privato - gestori di servizi pubblici
Fonti: art. 32 d.lgs. 33/2013- art. 2-bis d.lgs. 33/2013- art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001-Delibera Anac n. 1310/2016

Sì. L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013 si applica anche agli enti locali, in quanto essi rientrano fra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi pubblicazione – servizi pubblici erogati – ambito soggettivo - enti locali
Fonti: art. 32 d.lgs. 33/2013- art. 1, co.2, d.lgs. 165/2001