Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non a tempo indeterminato (artt. 16 e 17, d.lgs. 33/2013)
FAQ aggiornate al 30 luglio 2020.
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Ai sensi dell’art. 16, co. 1, del d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - dotazione organica - costo del personale e delle relative spese sostenute - rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fonti: art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 9-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.
Le pubbliche amministrazioni, adempiono gli obblighi di pubblicazione sulla dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con cadenza annuale.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – periodicità adempimento oneri di trasparenza.
Fonti: art. 16, d.lgs. 33/2013 - Allegato 1) alla Delibera Anac 1610/2016.
Nell’ambito del conto annuale del personale e delle relative spese sostenute di cui all’art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001, sono rappresentati, di regola in tabelle, i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - costo del personale e delle relative spese sostenute - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - dotazione organica - personale effettivamente in servizio - costo del personale - distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali - personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Fonti: art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.
Si, ai sensi dell’art 16, co. 3, d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni, sono tenute a pubblicare in tabelle i dati sui tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale con cadenza trimestrale.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – tassi di assenza del personale - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - distinzione per uffici di livello dirigenziale- Allegato 1 delibera 1310/2016
Fonti: art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013
Con riferimento ai processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la norma prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri adeguate forme di pubblicità anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Fonti: art. 16, 3-bis, d.lgs. 33/2013
Ai sensi dell’art. 17, co. 1, del d.lgs. 33/2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito del conto annuale delle spese sostenute per il personale, pubblicano i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – personale non a tempo indeterminato
Fonti: art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 – art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 – art. 9-bis, d.lgs. 33/2013.
Le pubbliche amministrazioni nel conto delle spese sostenute per il personale pubblicano annualmente, in tabelle, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Il costo complessivo relativo al personale assegnato, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, è invece pubblicato trimestralmente.
Parole chiave: Trasparenza - aggiornamento obblighi di pubblicazione – personale non a tempo indeterminato.
Fonti: art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 – art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 – art. 9-bis, d.lgs. 33/2013.
L’art. 60 co. 2, d.lgs. 165/2001 ricomprende all’interno del conto annuale delle spese per il personale anche i contratti di somministrazione (“ex interinali”). E’ pertanto opportuno che le amministrazioni pubblichino anche i dati relativi a tali rapporti.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – personale non a tempo indeterminato – contratto di somministrazione (“ex interinale”).
Fonti: art. 17, d.lgs. 33/2013 – art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.
I dati relativi ai contratti di formazione specialistica non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione in quanto non contemplati all’interno del conto annuale delle spese per il personale di cui all’art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – personale non a tempo indeterminato – contratti di formazione specialistica.
Fonti: art. 17, d.lgs. 33/2013 – art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.