Obblighi informativi verso l’Autorità
Data di aggiornamento 12 maggio 2021
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A - QUESITI DI NATURA GENERALE
L’Osservatorio dei contratti pubblici si articola in una Sezione Centrale e più Sezioni Regionali aventi sede nelle Regioni e Provincie Autonome. La Sezione Centrale, incardinata nell’Autorità Nazionale Anticorruzione, coordina l’attività delle Sezioni Regionali.
Le Stazioni Appaltanti di interesse nazionale o sovraregionale devono comunicare i dati alla Sezione Centrale dell’Osservatorio attraverso la procedura informatizzata SIMOG, disponibile tra i servizi online dell’Autorità.
Le Stazioni Appaltanti di interesse regionale devono comunicare i dati alla rispettiva Sezione Regionale dell’Osservatorio, attraverso il sistema informatizzato messo a disposizione da quest’ultima.
Il sistema di anagrafica SIMOG consente, allo stato, la gestione in automatico di stazioni appaltanti e di associazioni, unioni, consorzi costituiti tra le stesse, nel caso abbiano personalità giuridica. È previsto, inoltre, l’accreditamento di associazioni, unioni, consorzi costituiti tra stazioni appaltanti che non hanno personalità giuridica, previa valutazione dell’istanza presentata, a cura del soggetto capofila tramite PEC a protocollo@pec.anticorruzione.it, ai competenti Uffici della Sezione centrale dell’Osservatorio sui contratti pubblici.
L’importo è da riferire al valore stimato del singolo contratto, dato dall’importo a base di gara al netto dell’IVA ma comprensivo degli oneri per l’attuazione della sicurezza.
Nel caso di appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, l’obbligo informativo nei confronti dell’Autorità sussiste con riferimento a ciascuno di essi.
Per l’assolvimento dell’obbligo informativo si deve tenere conto dei Comunicati del Presidente dell’Autorità tutt’ora vigenti, elencati nella sezione Normativa di riferimento di queste FAQ.
In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure in caso di risoluzione o recesso dal contratto o di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ai sensi dell’articolo 110 del Codice, è facoltà dell’amministrazione interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’appalto.
Nei casi suddetti, il sistema informativo consente la creazione di una nuova scheda di aggiudicazione riferita al nuovo contratto, assicurando l’“associazione” dello stesso al contratto originario, per il quale occorre, peraltro, fornire gli elementi di chiusura compilando le apposite schede “Fase di conclusione del contratto” e “Fase di collaudo”, in cui occorrerà indicare i dati richiesti, così come desumibili dallo stato di consistenza redatto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 (o da documento analogo).
Per procedere alla quantificazione dell’importo a base d’asta delle suddette fattispecie, occorre riferirsi alla disciplina contenuta nell’art. 35, comma 14, lettera b) del Codice per i servizi bancari e altri servizi finanziari. In tale ipotesi, il valore complessivo dell’appalto deve essere stimato tenendo conto unicamente dell’ammontare degli interessi passivi e delle ulteriori somme eventualmente da riconoscere a titolo di spese accessorie all’istituto finanziatore concedente (onorari, commissioni e altre forme di remunerazione). È escluso dal calcolo l’importo relativo al prestito richiesto (capitale).
Gli appalti di lavori aggiudicati da un concessionario che non è un’amministrazione aggiudicatrice - in quanto procedure selettive comunque correlate all’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità - sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG e di versamento del contributo, nonché alla successiva trasmissione dei relativi dati informativi all’Osservatorio dei contratti pubblici.
Nel caso dei concessionari di servizi, l’obbligo sussiste solo quando i lavori sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.
No: gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da un concessionario non sono sottoposti agli obblighi di comunicazione dei dati all’Autorità.
Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione; ciò alla stregua, peraltro, di quanto specificamente disciplinato all’articolo 35 del Codice.
È, pertanto, sulla base del valore complessivo stimato del contratto che l’amministrazione dovrà calcolare l’importo del versamento dovuto all’Autorità. Da ultimo, in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede informative dovrà tener conto del fatto che:
- l’importo relativo alle somme a disposizione, rinvenibile nella sezione “Dati economici dell’appalto” della scheda “Fase di aggiudicazione”, deve ricomprendere tutte le spese accessorie dell’appalto, quali per esempio le spese per la pubblicità di gara, il contributo all’Autorità etc.;
- il campo relativo all’importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda “Fase di aggiudicazione” può all’occorrenza - nel caso di non individuazione dello stesso - essere valorizzato con la cifra “0” (zero);
- non vanno compilate né trasmesse le schede informative relative alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto, anche qualora si tratti di contratti di valore stimato pari o superiore a euro 500.000, bensì unicamente quelle relative alla “Fase iniziale di esecuzione del contratto”, alla “Fase di conclusione del contratto” ed alla “Fase di collaudo”.
Il valore complessivo dell’appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.
L’importo del versamento dovuto all’Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto. Da ultimo, in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella FAQ relativa all’affidamento di servizi di tesoreria/cassa.
Il valore complessivo dell’appalto è determinato moltiplicando il valore nominale del buono pasto per il numero massimo di buoni pasto previsti per l’affidamento.
Tale fattispecie risulta assoggettata agli obblighi informativi dai Comunicati del Presidente tutt’ora vigenti, elencati nella sezione Normativa di riferimento di queste FAQ.
Le stazioni appaltanti, in caso di realizzazione di una gara per l’affidamento di concessione di lavori, sono obbligate all’acquisizione del CIG ed al versamento della relativa contribuzione all’Autorità.
Nelle more dell’implementazione di schede specifiche per la fattispecie, le comunicazioni successive all’acquisizione del CIG dovranno avvenire seguendo le modalità attualmente a disposizione per gli appalti di lavori.
Le stazioni appaltanti, in caso di realizzazione di una gara per l’affidamento di concessione di servizi o forniture, sono obbligate all’acquisizione del CIG ed al versamento della relativa contribuzione all’Autorità. Nelle more dell’implementazione di schede specifiche per la fattispecie, le comunicazioni successive all’acquisizione del CIG dovranno essere assolte limitandosi alla comunicazione della scheda “Dati comuni”.
No: in base al Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019, la fattispecie è assoggettata unicamente alla tracciabilità dei flussi finanziari e quindi all’acquisizione dello Smart-CIG, indipendentemente dall’importo del contratto.
Le informazioni afferenti a gare d’appalto annullate/revocate successivamente alla pubblicazione del bando, ovvero a gare dichiarate deserte, ovvero ancora a gare che non hanno prodotto esito a seguito di offerte irregolari, inammissibili, non congrue o inappropriate, devono essere trasmesse compilando nei termini temporali previsti (30 giorni dall’approvazione degli esiti della procedura di gara) la scheda “Dati comuni”.
Qualora l’annullamento/revoca della procedura avvenga dopo aver ottenuto il CIG ma prima della pubblicazione del relativo bando di gara, il RUP, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile in fase di rilevazione dati gara, potrà richiedere la cancellazione del numero gara e del/i CIG assegnati dal sistema, indicando le specifiche motivazioni della richiesta.
Per gli appalti afferenti alle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori occorre richiedere il CIG, versare il contributo all’Autorità e trasmettere i dati informativi come meglio specificato nel Comunicato del Presidente dell’Autorità del 16 ottobre 2019.
La modifica e/o integrazione di uno o più campi di schede già salvate o confermate, in una fase successiva all’acquisizione del CIG, può essere richiesta attraverso l’apposita procedura predisposta e rinvenibile nel sistema di comunicazione dati - SIMOG. È fondamentale indicare la motivazione per cui si presenta la richiesta.
Nel caso particolare, la richiesta di modifica del Settore indicato nella scheda “Dati Comuni” è accettabile solo se non sia stata ancora salvata o confermata la scheda “Fase di Aggiudicazione”. In caso contrario, non si potrà procedere alla modifica, ma bisognerà utilizzare la procedura di “Cancellazione” di tutte le schede a valle, partendo dall’ultima comunicata.
La cancellazione di schede successive all’acquisizione del CIG può essere richiesta attraverso l’apposita procedura predisposta e rinvenibile nel sistema di comunicazione dati - SIMOG. È fondamentale indicare la motivazione per cui si richiede la cancellazione.
Bisogna inoltre fare attenzione alla propedeuticità della scheda di cui si richiede la cancellazione in quanto, qualora fosse già stata comunicata una scheda successiva, si dovranno attivare tante richieste di cancellazione quante sono le schede a valle salvate o confermate, a partire dall’ultima comunicata.
No. Ai sensi del Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2019, i contratti di cui agli articoli da 159 a 162 del Codice sono esclusi dagli obblighi di comunicazione e contribuzione.
Si. I contratti di servizi esclusi, di cui agli articoli da 5 a 20 del Codice, sono assoggettati agli obblighi comunicativi secondo le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019.
I contratti di sponsorizzazione tecnica sono assoggettati agli obblighi comunicativi secondo le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019.
I contratti di sponsorizzazione di puro finanziamento sono esclusi dagli obblighi di comunicazione e contribuzione, in quanto si traducono in un mero finanziamento effettuato dall’operatore economico in favore di un soggetto pubblico, non immediatamente connesso all’esecuzione di lavori, servizi o forniture pubblici.
Si, la scelta del socio privato con gara a doppio oggetto è sottoposta agli obblighi informativi. La comunicazione dei dati deve avvenire riportando nell’oggetto della gara sia la scelta del socio privato e sia il ruolo che esso sarà chiamato a svolgere. La scheda di “Fase di aggiudicazione” conterrà, in una prima stesura, l’indicazione dell’operatore economico prescelto come socio privato.
Successivamente, a società mista costituita, andrà variato l’aggiudicatario inserendo al posto del nominativo dell’operatore economico il riferimento alla nuova società costituita. Si dovrà poi proseguire con la comunicazione delle consuete schede di raccolta dati successive all’aggiudicazione.
Si, i contratti di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice sono assoggettati agli obblighi di comunicazione secondo le modalità indicate nel Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2019.
Si, il CUP va indicato ogni qual volta la normativa di riferimento impone l’obbligo di acquisirlo (cfr. articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e ss.mm.ii.).
No. Per comunicare l'esito delle procedure, compreso l'annullamento successivo alla pubblicazione, è necessario che sia decorso il termine di presentazione delle offerte.
L’amministrazione che svolge la funzione di centrale di committenza dovrà acquisire il CIG come accordo quadro o convenzione (cd. CIG “padre”) per il tracciamento della fase di gara.
Le amministrazioni aderenti dovranno acquisire il CIG come contratto discendente da accordo quadro/convenzione (cd. CIG “figlio”) per il tracciamento dell’esecuzione dell’appalto o dell’adesione all’accordo quadro.
I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari o speciali, di importo pari o superiore a 40.000 euro devono essere comunicati con riferimento all’intero ciclo di vita dell’appalto. L’obbligo si sostanzia nei seguenti passaggi:
- acquisizione del CIG nell’imminenza della pubblicazione della gara d’appalto ovvero dell’invio delle lettere d’invito in caso di procedura negoziata, o comunque al momento della decisione di affidare un appalto di lavori, servizi o forniture a un operatore economico;
- perfezionamento del CIG dell’appalto nell’immediatezza dell’avvenuta pubblicazione del bando, ovvero dell’invio delle lettere di invito in caso di procedura negoziata, o comunque subito dopo la decisione di procedere all’affidamento dell’appalto; i CIG non perfezionati sono cancellati d’ufficio dall’Autorità decorsi 90 giorni dalla data di acquisizione (cfr. Delibera n. 1/2017);
- trasmissione della scheda “Dati comuni” e “Fase di aggiudicazione” entro 30 giorni dall‘avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto ovvero dell’avvenuto affidamento;
- trasmissione delle schede “Fase iniziale”, “S.A.L.”, “Conclusione”, eventuali schede eventi (“Accordi bonari”, “Sospensione”, “Subappalto”, “Istanza di recesso”) entro 60 giorni dalla data del verificarsi dell’evento ad eccezione della scheda “Modifica contrattuale” che deve essere comunicata entro 30 giorni, e della scheda “Sospensione” in presenza del superamento del quarto del tempo contrattuale, che deve essere comunicata/aggiornata immediatamente a pena delle sanzioni previste dall’art. 107 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- trasmissione della scheda “Collaudo/Regolare esecuzione” entro 60 giorni dalla data del collaudo definitivo o del verbale di regolare esecuzione.
I dati concernenti i contratti esclusi dall’applicazione del Codice (cfr. Comunicato del Presidente dell’Autorità del 16 ottobre 2019), di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari o speciali, di importo pari o superiore a 40.000 euro devono essere comunicati con riferimento all’intero ciclo di vita dell’appalto.
Le modalità e i tempi di trasmissione delle schede di raccolta dati ricalcano quelle elencate nella FAQ A28.
I dati concernenti gli accordi quadro e le convenzioni devono essere comunicati relativamente a tutte le fasi, secondo la seguente specifica.
La stazione appaltante che svolge le funzioni di centrale di committenza
- acquisisce un CIG come accordo quadro o convenzione (cd. CIG “padre”) e lo perfeziona
- trasmette le schede “Dati comuni” e “Fase di aggiudicazione” entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione definitiva
- nei casi previsti, trasmette le informazioni relative alla stipula del contratto entro 60 giorni dalla data della sua sottoscrizione.
Le Amministrazioni che aderiscono all’accordo quadro o convenzione
- acquisiscono un CIG come contratto discendente da accordo quadro/convenzione (cd. CIG “figlio”), collegato al CIG “padre” di cui sopra, e lo perfezionano indicando la data di adesione
- trasmettono la scheda di adesione all’accordo quadro entro 30 giorni dall’avvenuta adesione
- trasmettono le schede relative all’esecuzione del contratto.
Il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 all’articolo 2, comma 6, prevede che “Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.
L’avvio di un’indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016 non comporta l’obbligo di acquisizione di un codice CIG.
L’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 29, comma 2, e 73, comma 4, del codice dei contratti pubblici può ritenersi assolto mediante adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, attesa la coincidenza delle informazioni oggetto di comunicazione. In particolare, la determinazione n. 39 del 20 gennaio 2016 prevede la trasmissione annuale della comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 a mezzo PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it .
L’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione non comporta l’obbligo di acquisizione di un codice CIG. Ai fini della pubblicità dell’avviso.
La comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all’art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell’Osservatorio). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l’appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione.
Le schede così comunicate metteranno in luce tramite il conto finale della scheda di “collaudo/regolare esecuzione” la parte maggiorata rispetto all’importo di aggiudicazione.
Di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta.
Anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG originario.
I lavori complementari sono da considerarsi affidamenti ulteriori rispetto al contratto originario, e pertanto devono essere associati a nuovi CIG con i conseguenti oneri rispetto alla tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione dei dati e di contribuzione.
Nel caso di appalti che prevedono una opzione di ripetizione, bisognerà acquisire un CIG per l’ammontare complessivo (prestazione originaria e prestazione opzionale), e nella scheda lotto selezionare l’opzione indicante il fatto che il contratto prevede una ripetizione.
Proseguendo nella comunicazione delle schede, si compilerà la scheda “Fase di aggiudicazione” – campo importo di aggiudicazione – riferendosi esclusivamente alla prima parte della prestazione, quindi escludendo la ripetizione, e analogamente si compileranno le schede successive.
In caso di adozione dell’opzione, bisognerà acquisire un nuovo CIG avendo cura di selezionare, nella relativa scheda di acquisizione, il campo “L’appalto prevede una delle seguenti ipotesi di collegamento”, e di inserire, alla richiesta, il numero del CIG acquisito per il contratto originario.
Di conseguenza, le schede successive relative alla prestazione opzionale avranno uno sviluppo autonomo e un proprio collaudo/regolare esecuzione.
Accordi quadro e convenzioni che prevedono aggiudicatari multipli, non in forma aggregata, devono essere registrate nella procedura SIMOG avendo cura di selezionare nel campo “modalità di realizzazione” l’opzione “Accordo quadro” o “Convenzione”.
L’importo da indicare in fase di acquisizione del CIG deve essere quello globale dell’accordo quadro/convenzione: se tale importo è pari o superiore a 40.000 euro si dovrà procedere alla comunicazione della scheda di “aggiudicazione”, nella quale verranno indicati, quali aggiudicatari, tutti gli Operatori Economici affidatari dei servizi/forniture in questione.
Successivamente si dovrà acquisire un CIG “figlio” (o SmartCIG “figlio” in relazione al singolo importo) per ogni affidatario che effettivamente eseguirà un determinato servizio o fornitura.
Le modifiche effettuate ai sensi dell’articolo 106 del codice dei contratti pubblici all’accordo quadro si riflettono, necessariamente, sui contratti discendenti. Tuttavia, si ritiene che tali contratti possano essere modificati senza necessità di acquisire un nuovo CIG soltanto quando le modifiche avvengano nel rispetto, oltre che della nuova capacità economica dell’accordo quadro, anche dei limiti previsti dall’articolo 106 del codice dei contratti pubblici, riferiti al singolo contratto discendente.
Al di là delle ipotesi suindicate, si dovrà procedere all’acquisizione di un nuovo CIG “figlio” per l’importo del contratto discendente che, pur restando nei limiti della nuova capacità economica dell’accordo quadro, ecceda i limiti normativi individuati dal citato articolo 106.
La fornitura di energia elettrica è soggetta all’obbligo di acquisizione del codice CIG sia ai fini delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 213, commi 8 e 9, del d.lgs. 50/2016 che al fine dell’osservanza della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Quando l’affidamento è effettuato in regime di salvaguardia, sulla base di disposizioni di legge:
- per contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000, va selezionata la modalità di realizzazione “contratto d’appalto” e la procedura di scelta del contraente “procedura negoziata senza previa pubblicazione”;
- per contratti di importo inferiore ad euro 40.000, va selezionata la modalità di realizzazione “affidamento diretto”.
La comunicazione delle schede successive dovrà avvenire secondo lo sviluppo proposto dalla procedura informatizzata in relazione all’importo dell’affidamento.
In caso di ricorso alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettere d) del d.l. 133/2014 in sede di compilazione della scheda di aggiudicazione può essere indicata l’opzione “altre motivazioni” quale condizione che giustifica il ricorso alla procedura negoziata.
In caso di registrazione di una procedura di appalto per un “concorso di progettazione o idee”, bisogna operare una distinzione tra quello destinato ad esaurire la sua funzione con la mera corresponsione di premio in denaro da quello destinato al successivo affidamento al vincitore del servizio di progettazione dell’opera.
In entrambi i casi, il CIG deve essere acquisito selezionando nel campo “modalità di realizzazione” l’opzione “concorso di progettazione o di idee”; a seguire, la trasmissione obbligatoria dei dati all’Osservatorio si attuerà tramite la comunicazione della scheda di “aggiudicazione”, in cui dovranno essere indicati come “aggiudicatari” i vincitori del concorso con i rispettivi premi (la scheda infatti permette l’indicazione di più aggiudicatari).
Solo per la seconda casistica, allorquando si procederà all’acquisizione del CIG per l’affidamento del servizio di progettazione al vincitore del concorso di progettazione o di idee, si dovrà specificare che tale CIG deriva da un’ipotesi di collegamento e indicare il CIG acquisito per la fase di selezione.
Nel caso di acquisizione di un CIG per una procedura di affidamento del servizio di riscossione di somme dovute e non pagate, l’importo del CIG deve tener conto
- dell’ammontare delle somme non ancora riscosse
- della possibile percentuale di aggio applicabile, calcolato in base alla storicità del servizio ovvero sulla base di stime anche comparative con servizi similari.
La somma da indicare in fase di acquisizione del CIG sarà ottenuta moltiplicando il patrimonio delle somme maturate ma non ancora riscosse per la percentuale che si è disposti a cedere come aggio all’operatore economico che svolgerà il servizio di riscossione.
Quale somma di aggiudicazione, verrà di conseguenza indicata quella rimanente una volta decurtato il ribasso d’asta rispetto all’aggio considerato dalla stazione appaltante.
Un esempio chiarirà meglio il modo di procedere.
Se l’ammontare delle somme maturate e non riscosse è di 1.000.000 di euro, e l’aggio massimo previsto dalla stazione appaltante in favore dell’aggiudicatario è pari al 2%, allora la somma da indicare in fase di acquisizione del CIG è 20.000 euro (il 2% di 1.000.000). Se l’ggiudicatario ha offerto la percentuale dell’1,5% della somma da riscuotere, la somma da indicare come “importo di aggiudicazione” sarà di 15.000 euro (pari al 1,5% di 1.000.000).
B - FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA
Il termine di 30 giorni di cui sopra deve decorrere dalla data desumibile dal provvedimento amministrativo che accerta l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge da parte dell’offerente.
Nel caso di procedure negoziate, per le quali non risultino agevolmente individuabili i provvedimenti amministrativi predetti, per l’individuazione della data di decorrenza occorre riferirsi al primo atto utile con il quale la stazione appaltante manifesta all’appaltatore la volontà di accettare l’offerta, ovvero di affidare l’appalto.
Laddove il lavoro/servizio/fornitura non sia puntualmente localizzabile in considerazione della natura del contratto, in alternativa al codice ISTAT, che indica il comune di localizzazione, la provincia o la regione amministrativa, è utilizzabile il codice NUTS, che consente di definire una a livello provinciale, regionale, macroregionale, nazionale o estero (codice extra-regio).
Il campo “Numero offerte ammesse” deve essere valorizzato indicando il numero di offerte per le quali è stata verificata la correttezza formale da parte della Commissione di gara, e che sono state ammesse alle successive fasi di gara. I campi “Offerta di massimo ribasso” e “Offerta di minimo ribasso” devono riportare rispettivamente il massimo ed il minimo ribasso tra tutti quelli formulati dagli offerenti prima del “taglio delle ali”.
Il campo “Valore soglia di anomalia” corrisponde al valore calcolato ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice. Il campo “Numero offerte ≥ soglia di anomalia” deve essere valorizzato riportando il numero di offerte caratterizzate da un ribasso maggiore o uguale alla soglia di anomalia stessa, incluse quelle ricomprese nelle “ali”.
Il campo “Numero imprese escluse automaticamente” va compilato indicando il numero di imprese escluse automaticamente dalla gara per aver presentato un ribasso percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia. Il campo “Numero imprese escluse per insufficienti giustificazioni” deve indicare il numero di offerte escluse a seguito di procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice.
La disciplina concernente le modalità di indizione di una gara d’appalto ed il relativo regime di pubblicità nei settori speciali, è sostanzialmente diversa da quella dei settori ordinari.
Alla luce di ciò, nella scheda informativa relativa alla “Fase di aggiudicazione” è stata prevista sia l’acquisizione dell’informazione relativa alla specifica modalità di gara prescelta, sia l’acquisizione dei dati relativi alle modalità di pubblicizzazione della gara stessa in relazione all’importo stimato del contratto.
Nel caso in cui la gara dia luogo a più contratti, la stazione appaltante che avrà richiesto in sede di pubblicazione i necessari CIG, una volta espletate le distinte procedure selettive, provvederà a comunicare le relative aggiudicazioni contraddistinte dai singoli CIG, fornendo anche le informazioni sull’effettuata pubblicità dell’originaria gara.
Le informazioni da fornire con riguardo alla progettazione differiscono a seconda che si tratti di appalto di sola esecuzione, ovvero di appalto che ricomprende anche prestazioni progettuali.
Nel caso di appalto di sola esecuzione, i campi della scheda vanno valorizzati fornendo unicamente i dati riferiti al/ai progettista/i che ha/hanno preso parte alla progettazione posta a base di gara; l’applicativo tiene conto delle circostanze che in concreto possono verificarsi ed è in grado di acquisire i dati di tutti i progettisti incaricati, sia interni che esterni alla stazione appaltante.
Di contro, nel caso di affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 59, comma 1-bis, del codice, le informazioni devono essere rese sia con riferimento ai progettisti che hanno preso parte alla progettazione posta a base di gara (sia essa preliminare, che definitiva), sia con riferimento alla parte di progettazione (definitiva e/o esecutiva) in capo al soggetto aggiudicatario.
In tale ultimo caso, deve essere indicata la tipologia del soggetto incaricato della prestazione, che può essere o “Aggiudicatario qualificato”, ovvero “Progettista qualificato incaricato dall’aggiudicatario”, quindi, forniti i dati anagrafici dei relativi progettisti; sempre in tale caso, inoltre, i campi “data” afferenti all’affidamento dell’incarico ed alla consegna del progetto non devono essere valorizzati.
C - FASE INIZIALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La scheda “Inizio esecuzione del contratto” deve essere inviata entro 60 giorni dalla consegna dei lavori, ovvero dall’avvio dei servizi o forniture. Nel caso di consegne frazionate/parziali, il termine per la trasmissione della scheda decorre dalla prima consegna parziale effettuata; con la scheda “Fase di conclusione del contratto”, il responsabile del procedimento comunicherà, poi, la data dell’avvenuta consegna “definitiva”.
In caso di contratto di fornitura nei settori ordinari, che prevede somministrazioni periodiche, le date da indicare come inizio e fine della fornitura non sono quelle riferite alle singole consegne dei beni, bensì quelle relative all’esecuzione dell’intero contratto, così come desumibili dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (o da documento similare) e dal documento riportante la data di ultimazione delle prestazioni.
D - FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO DEL CONTRATTO
La data da riportare nel campo “Data stato di avanzamento” è quella di emissione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori. Nel campo “Importo SAL” va riportato l’importo dello stato di avanzamento dei lavori cui ci si riferisce, inteso come l’importo progressivo (riferito, quindi, a tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite cumulativamente a quella data), espresso al netto dell’eventuale ribasso offerto dall’appaltatore.
Il sistema informativo SIMOG gestisce l’acquisizione dei dati relativi ai SAL ed ai certificati di pagamento in modo automatico, non tenendo conto della numerazione dei SAL operata dalla stazione appaltante; ciò consente l’acquisizione dei dati anche nel caso di gestione separata della contabilità con assegnazione, da parte della stazione appaltante, dello stesso numero progressivo a più SAL riferiti alle diverse categorie di lavori ricompresi nell’appalto (esempio: SAL n. 1-A, SAL n. 1-B etc.).
Per le fattispecie suddette occorre comunicare i dati relativi all’avanzamento del contratto utilizzando l’apposita scheda informativa. In tali casi i pagamenti (diversamente da quanto avviene per i lavori, laddove risultano di norma correlati al raggiungimento di una soglia d’importo) vengono sovente effettuati in acconto all’appaltatore a scadenze prefissate assumendo la forma di un canone (mensile, bimestrale, trimestrale etc.), ovvero a seguito dell’emissione di fattura successiva alla mera esecuzione di parte delle prestazioni previste contrattualmente, ovvero ancora ricorrendo alla combinazione di tali modalità.
Al ricorrere di queste circostanze, il dato relativo all’avanzamento del contratto ed alla progressione dei pagamenti va comunicato con riferimento al cumulo dei pagamenti stessi, effettuati nei confronti dell’appaltatore nel quadrimestre di riferimento (nel caso di appalti di durata inferiore o uguale all’anno) o nel semestre di riferimento (nel caso di appalti pluriennali), valorizzando il campo “Importo stato d’avanzamento” ed indicando nel campo “Data stato d’avanzamento” la data di conclusione del periodo temporale cui ci si riferisce; l’inizio del primo periodo temporale di riferimento va fatto coincidere con la data d’inizio dell’esecuzione, comunicata con la scheda “Fase iniziale di esecuzione del contratto”.
E - SCHEDE DI RILEVAZIONE BASATE SU EVENTI
L’articolo 107 prevede che quando la sospensione supera un quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all’ANAC non appena ne viene a conoscenza, attraverso la compilazione della scheda “Sospensione”.
L’obbligo di trasmissione della scheda ricorre unicamente in presenza di istanza di recesso da parte dell’appaltatore. La data dalla quale far decorrere i 60 giorni per la trasmissione dei dati all’Autorità è quella della presentazione dell’istanza di recesso da parte dell’impresa.
Normativa di riferimento
Riferimento |
Descrizione |
Codice dei contratti pubblici |
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Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». |
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Trasmissione dei dati relativi a contratti pubblici di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro |
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Trasmissione dei dati relativi a contratti pubblici di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro |
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Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari, speciali e contratti esclusi |
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Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori Ordinari e Speciali – estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 Euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 del D.lgs n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 Euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili. |
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Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi |
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Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali – uniformazione delle soglie minime di importo |
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Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 euro della soglia minima per le comunicazioni ex art.7 co.8 d.lgs. n. 163/2006 |
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Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni ex art.7 co.8 d.lgs. N. 163/2006 |
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Modalità di trasmissione dei dati ex art.7, comma 8, del d.lgs.n.163/2006, relativi alle varianti in corso d’opera di importo eccedente il cosiddetto ‘quinto d’obbligo’ |
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Entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06 |
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Parziale rettifica del Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
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Aggiornamento modalità operative per l’acquisizione del CIG |
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Comunicato del Presidente del 11 maggio 2016
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Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 |
Tempistiche di acquisizione del CIG |
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Delibera dell’Autorità n.1 del 11 gennaio 2017 |
Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG |
Indicazioni alle stazioni appaltanti in tema di sistemi dinamici di acquisizione |
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Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. |
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Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2019
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Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici |
Linee Guida ANAC n. 4 |
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici |