29 lug 2014
Orientamento numero 66 del 29/07/2014
Il dipendente che sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale incorre nei divieti di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, anche laddove sia cessata la causa di inconferibilità, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, fino a quando non sia pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento.
Parole chiave: ANTICORRUZIONE – dipendente condannato con sentenza non passata in giudicato – cessazione della causa di inconferibilità – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 – divieti di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 – operatività – condizioni.
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