30 apr 2015
Orientamento numero 14 del 30/04/2015
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d) non sussiste l’inconferibilità dell’incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società consortile a totale capitale pubblico (ente di diritto privato in controllo pubblico) nei confronti di un consigliere di un comune che partecipa al capitale sociale della stessa società. Sussiste invece l’inconferibilità in tutti i casi in cui a tale consigliere vengono affidate le funzioni di Presidente con deleghe gestionali, di amministratore delegato o comunque deleghe di carattere gestionale. Le cause di inconferibilità sono ravvisabili anche nel caso in cui l’incarico sia attribuito non direttamente dall’amministrazione comunale ma dall’Assemblea della società consortile.
Parole chiave: Anticorruzione – Art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 – Componente consiglio di amministrazione di società consortile a totale partecipazione pubblica – Inconferibilità – Insussistenza – Componente consiglio di amministrazione con deleghe gestionali – Inconferibilità – Sussistenza.
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