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Anno:2015
Argomento:Trasparenza
Categorie:
Tipologie:Orientamenti
Destinatari:Amministrazioni Pubbliche

23 set 2015

Orientamento numero 24 del 23/09/2015

Il divieto in capo alle amministrazioni pubbliche, disposto dall’art. 22, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013, di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, si applica nei casi in cui l’omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel comma 2 del citato articolo dipendano dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte degli enti e delle società qualora essi non siano già nella diretta disponibilità delle amministrazioni.

Il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione nei siti web degli enti e delle società indicati nell’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013 relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza. Il divieto di erogare somme non include i pagamenti cui le amministrazioni sono tenute a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni rese in loro favore da parte di uno degli enti e delle società di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) del d.lgs. 33/2013.

Prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti e delle società di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) del d.lgs. 33/2013, pertanto, le amministrazioni sono tenute a verificare, consultando il RT o l’OIV, cui spetta l’attestazione della pubblicazione dei dati, se effettivamente tutti i dati previsti dall’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 siano stati pubblicati sul proprio sito e se siano stati pubblicati i dati di cui agli articoli 14 e 15 sul sito degli enti e delle società vigilati, controllati e partecipati come previsto dall’art. 22. c. 3.

Parole chiave: TRASPARENZA - art. 22, d.lgs. n. 33/2013 – sanzione- divieto di erogare somme – applicazione - indicazioni.

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