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Anno:2025
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

14 gen 2025

Parere di Precontenzioso n. 11 del 14 gennaio 2025

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 presentata dalla società Heart Life Croce Amica Srl – Procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, riservata alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, finalizzata alla stipula di una convenzione per affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati, per tutto il territorio dell’Azienda Sanitaria – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 850.000,00 – CIG: n.d. – S.A.: AUSL Umbria 1.
UPREC-PRE-0386-2024-S-PREC

Riferimenti normativi
Art. 6 del d.lgs. n. 36/2023; Artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017

Parole chiave
Affidamenti agli enti del Terzo Settore – Convenzioni ex artt. 56 e 57 del Codice Terzo settore – Applicabilità Codice appalti. 

Massima
Procedura comparativa – Convenzionamento con enti del Terzo Settore – Servizi di trasporto sanitario ordinario/programmato – Affidamenti ai sensi degli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore – Applicabilità Codice appalti – Discrezionalità della Stazione appaltante – Condizioni per l’applicabilità del convenzionamento diretto – Principio del mero rimborso.

Le Stazioni appaltanti, al di fuori delle ipotesi di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, per il quale l’art. 57 del d.lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità di utilizzare, in via prioritaria, lo strumento del convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato, possono, in forza del combinato disposto dell’art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 56 del già citato d.lgs. n. 117/2017,  comunque decidere di accedere al medesimo istituto del convenzionamento diretto per erogare prestazioni di propria competenza “finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” e dunque con la previsione esclusivamente di un mero rimborso spese a favore dell’affidatario, in luogo della gara pubblica ai sensi del Codice appalti.
 

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