26 mar 2025
Parere di precontenzioso n. 114 del 26 marzo 2025
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da Medical Center MG S.r.l. – Fornitura di ausili per stomia (09.18), di cui al Nomenclatore Allegato 2) al DPCM 12.01.2017 e s.m.i., comprensiva dei servizi accessori di consegna domiciliare e assistenza post-vendita - Importo a base di gara: Euro 26.875.122,98 - S.A.: ASL di Bari.
UPREC - PREC 38-2025-F
Riferimenti normativi
Artt. 76, 100 del d.lgs. n. 36/2023; art. 12 e Allegato 11 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Parole chiave
Procedura negoziata, assenza di concorrenza, fornitore determinato, dispositivi medici, prescrizione medica.
Massima
Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Procedura - Gara – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – Dispositivi medici – D.P.C.M. 12 gennaio 2017 – Discrezionalità – Limiti.
Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Procedura - Gara – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – Assenza di concorrenza per motivi tecnici – Dispositivi medici – Infungibilità – Prescrizione medica - Illegittimità – Ragioni.
Appalto pubblico – Forniture - Scelta del contraente – Requisiti – Capacità tecnica – Accordo con casa madre -Illegittimità.
Alla luce dell’art. 1, comma 4, dell’Allegato 11 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nella scelta (discrezionale) della tipologia di gara per l’approvvigionamento di ausili per pazienti stomizzati, le Stazioni appaltanti dovranno prediligere modalità di affidamento “aperte” alla concorrenza e al mercato, in modo da garantirsi una tipologia sia di fornitori che di prodotti la più ampia possibile, nel cui ventaglio gli assistiti, previa prescrizione medica, possano con maggiore libertà scegliere il dispositivo maggiormente conferente alle proprie caratteristiche personali e adeguato alla propria finalità terapeutica e riabilitativa.
È manifestamente illogica, irragionevole e limitativa della concorrenza la scelta della ASL di impostare una gara multi-fornitore per l’acquisto di ausili per stomizzati come procedura negoziata per “assenza di concorrenza”. Tale scelta contrasta con l’art. 76, comma 2, lett. b) n. 2) del Codice, il cui presupposto è che l’infungibilità di un prodotto sussista e sia accertata con rigore “a monte” della selezione del/dei fornitore/i, e non a valle della procedura. Non sussiste tale presupposto nel caso in cui la prescrizione medica è successiva all’indizione e alla conclusione della gara, essendo manifestamente illogico fare assurgere la prescrizione individuale del medico (che è successiva all’individuazione dei fornitori e degli ausili tra cui scegliere) a presupposto (che invece deve essere antecedente a tale individuazione) della procedura medesima.
In assenza di ragioni di interesse pubblico e di motivazioni di natura tecnica, la richiesta di un accordo commerciale con la casa madre, in combinato disposto con la “chiusura” alla concorrenza determinata dall’impostazione della procedura come negoziata senza bando, rappresenta una irragionevole limitazione della concorrenza nei confronti degli operatori economici rivenditori che erogano forniture analoghe, determinando un vantaggio in favore delle poche imprese produttrici dei dispositivi medici in un settore di mercato caratterizzato dalla presenza di poche imprese.
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