06 mar 2024
Parere di Precontenzioso n. 118 del 6 marzo 2024
Oggetto
Istanza singola di parere ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da [OMISSIS]- Procedura aperta TB/IS-10/2022; S.49.29 “Collaudo tecnico amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti e antincendio in corso d'opera e finale - Circonvallazione dell'abitato di Perca sulla SS 49 Val Pusteria (Comune di Perca)” - CIG 942868904F - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: € 1.233.834,38 - SA: [OMISSIS]- Operatori economici: [OMISSIS]-
UPREC-PRE-0021-2024-S-PREC
Riferimenti normativi
Articolo 102, comma 7, d.lgs. n. 50/2016
Articolo 80, comma 5, lettera c-bis) d.lgs. n. 50/2016
Parole chiave
Collaudo e verifica di conformità – Requisiti di professionalità – Incompatibilità – Valutazione discrezionale della stazione appaltante
Omessa dichiarazione – Causa di esclusione – Integrità e affidabilità del concorrente - Valutazione discrezionale della stazione appaltante
Massima
Collaudo e verifica di conformità – Requisiti di professionalità – Incompatibilità – Valutazione discrezionale della stazione appaltante
La valutazione in ordine alla sussistenza dei profili di incompatibilità di cui all’articolo102, comma 7, è di esclusiva pertinenza della stazione appaltante nell’esercizio del potere discrezionale che l’ordinamento le attribuisce e deve essere svolta in concreto con riguardo alle attività effettivamente espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto oggetto di collaudo, tenuto conto delle finalità perseguite dalla disposizione in esame, ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità.
Omessa dichiarazione – Causa di esclusione – Integrità e affidabilità del concorrente - Valutazione discrezionale della stazione appaltante
La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c-bis) dell’articolo 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico; la lett. f-bis) dell’articolo 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c-bis) della medesima disposizione. Tale valutazione è di esclusiva pertinenza della stazione appaltante nell’esercizio del potere discrezionale che l’ordinamento le attribuisce.
Documenti correlati
Hai bisogno di contattare ANAC?
Scrivi al Contact Center o visita la pagina dei contatti per trovare quelli che desideri.