20 mar 2024
Parere di precontenzioso n. 148 del 20 marzo 2024
Istanza presentata dalla [OMISSIS]S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il Comune di Offanengo (CR) - Durata dell'Appalto: 3 Anni + 3 anni proroga. CIG: A0331EEAE8 - Importo: euro: 120.000,00 - S.A.: Centrale Unica di Committenza Consorzio Informatica S.p.A. per gara Comune di Offanengo
UPREC - PRE 0032 -2024-S (FASC. 1028/2024)
Riferimenti normativi
Art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
Art. 98, d.lgs. 36/2023.
Art. 101, d.lgs. 36/2023
Parole chiave
Omissione di informazioni dovute – mancata dichiarazione di un’annotazione non interdittiva nel Casellario informatico ANAC – esclusione – valutazione discrezionale della stazione appaltante.
Soccorso istruttorio – termini – inadempimento - Esclusione
Massima
L’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche è rimessa – al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge – alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione committente. Anche le eventuali omissioni dichiarative non determinano alcun automatismo espulsivo, ma l’esclusione può essere comminata solo se e nella misura in cui siano anche reputate rilevanti – sia nell’omissione in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto omesso – da parte della stazione appaltante.
È legittima l’esclusione disposta a carico del concorrente che non abbia adempiuto nel termine previsto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, d.lgs. 36/2023.
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