30 mar 2022
Parere di Precontenzioso n. 153 del 30 marzo 2022
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata congiuntamente dal Comune di Rignano Flaminio e dal RTI Giovanni Esposito S.r.l. – Bisdio S.r.l. – Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio comunale - Area Centro Storico e strade limitrofe- Importo a base di gara euro: 647.616,70 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Rignano Flaminio
PREC 45/2022/L
Riferimenti normativi
Art. 3, comma 1, lett. ll) del D.lgs. 50/2016; Art. 33 D.P.R. 207/2010; Art. 95 D.lgs. 50/2016;
Parole chiave
Offerta economicamente più vantaggiosa – metodo tabellare – elaborati offerta tecnica – progettazione esecutiva
Massima
Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Offerta economicamente più vantaggiosa – Offerta tecnica – elaborati – progettazione esecutiva – non ammissibile
Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione – criterio on/off – attribuzione punteggio – accettazione interventi richiesti dalla Stazione appaltante – documenti descrittivi degli interventi – obbligo – non sussiste
In un appalto di lavori, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non può essere richiesto ai concorrenti di presentare, in sede di offerta tecnica, la progettazione esecutiva delle soluzioni migliorative proposte. Una simile prescrizione, infatti, si porrebbe in contrasto con l’art. 3, comma 1, lett. ll) del D.lgs. 50/2016, laddove prevede che il progetto esecutivo costituisce oggetto del contratto di appalto e non di valutazione in sede di offerta, con i principi di massima concorrenza ed apertura al mercato, atteso che la redazione della progettazione esecutiva, comportando un ingente impegno finanziario, disincentiverebbe i potenziali concorrenti dalla partecipazione alla gara, e, tenuto conto che la progettazione esecutiva si compone anche di elaborati di natura economica, con il divieto di commistione tra elementi di natura tecnica ed economica.
In presenza di una clausola della lex specialis che preveda, in relazione ad uno dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, che l’attribuzione del corrispondente punteggio avvenga in forza della sola accettazione da parte dei concorrenti degli interventi migliorativi descritti dalla Stazione appaltante in uno degli elaborati progettuali, secondo un metodo on/off, deve essere esclusa qualsiasi lettura interpretativa delle altre clausole del disciplinare che comporti l’insorgenza per gli operatori economici, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’obbligo di produrre elementi ulteriori rispetto alla mera accettazione dell’elenco degli interventi previsti dalla Stazione appaltante.
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