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Anno:2023
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

03 mag 2023

Parere di precontenzioso n. 186 del 3 maggio 2023

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Provincia di Matera, congiunta per adesione del RTI con mandataria la Soc. [ OMISSIS]s.n.c. – Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di sistemazione frane al km 139,200 della S.P. 103 e al km 0,800 della S.P. 79 Stigliano-Gannano - Importo a base di gara euro: 3.250.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Provincia di Matera
UPREC/PRE/540/2023/L/PREC

Riferimenti normativi
Art. 84 d.lgs. 50/2016; Art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010; Art. 92 D.P.R. 207/2010; Art. 105 d.lgs. 50/2016

Parole chiave
Raggruppamento di imprese misto – sub raggruppamento orizzontale – incremento del quinto della classifica SOA

Massima
Appalto pubblico – Lavori - Scelta del contraente – Raggruppamenti temporanei misti – Sub raggruppamento orizzontale – Qualificazione – Incremento del quinto - Condizioni
Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Bando di gara – Classifica SOA – Inferiore all’importo dei lavori - Raggruppamento temporaneo di imprese – Mandante - Qualificazione– Insufficiente – Errore scusabile - Non sussiste

Nei raggruppamenti di imprese di tipo misto, il beneficio dell’incremento del quinto di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 può essere accordato a condizione che l’impresa facente parte del sub-raggruppamento orizzontale possieda una classifica pari ad almeno il 20% dell’importo della lavorazione cui compartecipa.
Qualora l’importo delle singole lavorazioni sia chiaramente e univocamente individuato negli atti di gara, l’impresa mandante di un raggruppamento orizzontale, priva della qualificazione necessaria all’esecuzione della quota parte di lavorazioni assunte in sede di offerta, non può invocare l’esistenza di un errore scusabile dovuto all’indicazione, nel disciplinare di gara, di una classifica SOA inferiore rispetto all’importo delle lavorazioni. 

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