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Anno:2024
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:

08 mag 2024

Parere di Precontenzioso n. 225 del 8 maggio 2024

Istanza di parere ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 – OE istante: Impresa Edile Falcone Pasquale s.r.l. - SA: ASL Napoli 3 Sud - Procedura per l’affidamento dei Lavori di realizzazione del nuovo reparto per il servizio psichiatrico di diagnosi e cura SPDC presso il PO di Boscotrecase da svolgersi mediante RDO aperta con inversione procedimentale – CIG: B09D3C3424 - Importo a base di gara: 1.509.905,00 euro.
UPREC-PRE-0098-2024-L-PREC

Riferimenti normativi
Articolo 10, d.lgs. n. 36/2023
Articolo 100, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
Allegato II.12, d.lgs. n. 36/2023

Parole chiave
Requisiti di partecipazione – Pertinenza, congruità e proporzionalità rispetto all’oggetto dell’affidamento - Valutazione discrezionale della stazione appaltante 
Qualificazione – Categoria OG11 – Principio assorbimento – Esecuzione lavorazioni OS3, OS28 e OS30 – Classifica posseduta – Pari all’importo delle categorie assorbibili indicate nel bando – Necessità

Massima
Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente - Requisiti di partecipazione – Determinazione - Pertinenza, congruità e proporzionalità rispetto all’oggetto dell’affidamento - Valutazione discrezionale della stazione appaltante 

La Stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto.
Appalto pubblico – Lavori - Scelta del contraente – Qualificazione – Categoria OG11 – Principio assorbimento – Esecuzione lavorazioni OS3, OS28 e OS30 – Classifica posseduta – Pari all’importo delle categorie assorbibili indicate nel bando – Necessità
In base al principio dell’assorbimento, l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie “assorbibili” indicate dal bando di gara.

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