15 mag 2024
Parere di precontenzioso n. 234 del 15 maggio 2024
UPREC-PRE-0105-2024-S-PREC -Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 presentata dalla società Pluriservices Srl – Affidamento del servizio di pulizia del Museo Regionale di Messina e Villa De Pasquale – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 95.393,43 – CIG: 9990461539 – S.A.: Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento per i Beni Culturali e Ambientali e della Identità Siciliana - Museo Regionale Interdisciplinare di Messina.
UPREC-PRE-0105-2024-S-PREC
Riferimenti normativi
Artt. 94, comma 6 e 95, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023; Artt. 2, 3 e 4 dell’Allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023
Parole chiave
Provvedimento di esclusione – Violazioni gravi, definitivamente accertate e non, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali – Condizioni di “gravità” e “definitivo accertamento” – Valutazione discrezionale della Stazione appaltante.
Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti di capacità generale – Obbligo di pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali – Violazioni gravi definitivamente accertate e non – Esclusione non automatica – Condizioni di “gravità” e “definitivo accertamento” – Valutazione discrezionale della Stazione appaltante – Condizioni e limiti normativi – Esclusione illegittima.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2 del Codice la “gravità” della violazione (non definitivamente accertata) agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali deve essere valutata sulla base delle condizioni dettate dall’art. 3 dell’Allegato II.10 del Codice, ossia quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto e purché tale l'importo non sia inferiore a 35.000 euro. La disposizione di cui all’art. 95, comma 2, 3° periodo secondo cui «La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto» deve essere intesa quale clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare, all’interno dei due sopracitati parametri di riferimento predeterminati dal legislatore, ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente.
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