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Anno:2023
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

12 lug 2023

Parere di Precontenzioso n. 327 del 12 luglio 2023


Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dal RTI costituendo tra MITSA S.r.l. e TECHNODAL S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici e sanificazione dell'aria ambientale per l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (Bari) oltre al servizio per il controllo, prevenzione e contenimento dei rischi da agenti microbiologici, compreso legionella, negli impianti idrici di distribuzione dell'acqua sanitaria - Importo a base di gara euro: 1.980.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico S. De Bellis - I.R.C.C.S. Saverio de Bellis
UPREC/PRE/572/2023/S/PREC

Riferimenti normativi
Art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 50/2016

Parole chiave
Grave illecito professionale, indagini penali

Massima
Appalto pubblico – Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito professionale – Indagini penali – In corso di gara – Rilevanza – Sussiste.
Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito professionale – Indagini penali – Valutazione – Discrezionalità - Necessità.
Il principio del necessario possesso dei requisiti di partecipazione senza soluzione di continuità impone una valutazione effettiva, in concreto ed esplicita (da svolgersi in contraddittorio con l’operatore economico coinvolto) dei fatti, anche sopravvenuti in corso di gara, astrattamente integranti un grave illecito professionale, tra cui vi rientra anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria.
La discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nella valutazione dei gravi illeciti professionali non riguarda l’an (cioè la scelta se valutare o meno i requisiti di affidabilità professionale dell’aggiudicatario), ma il quid (cioè il contenuto finale che può avere il provvedimento conclusivo del processo valutativo). Pertanto, pur trattandosi di una valutazione di estrema delicatezza rimessa al suo attento vaglio, la stazione appaltante non può omettere di effettuare un giudizio sulla integrità o affidabilità professionale della società aggiudicataria, in presenza di indagini penali e di misure cautelari per reati gravi.

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