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Anno:2023
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

20 lug 2023

Parere di Precontenzioso n. 338 del 20 luglio 2023


Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società [ OMISSIS ]Srl – Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dell'Ente e del servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP), per la durata di anni 5 più eventuale proroga di 6 mesi – Importo a base di gara: euro 617.786,88 – S.A.: Comune di Boscoreale.
UPREC-PRE 628/2023/S/PREC 

Riferimenti normativi
Art. 80, comma 5, lett. c-ter) del d.lgs. n. 50/2016
Art. 87 del d.P.R. n. 207/2010 

Parole chiave
Servizio riscossione coattiva entrate Ente locale – Requisiti di idoneità – Obbligo di indicazione del direttore tecnico – Esclusione per significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione – Valutazione discrezionale della Stazione appaltante.

Massima
Appalto pubblico – Servizi – Servizio riscossione coattiva entrate patrimoniali e tributarie dell’Ente locale – Scelta del contraente – Requisiti di idoneità – Obbligo di indicazione di un direttore tecnico nell’organico aziendale – Sussistenza dell’obbligo per le imprese che partecipano agli appalti pubblici di servizi e forniture – Limiti alla discrezionalità della S.A. – Esclusione per significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione – Valutazione discrezionale della S.A.
L’obbligo della indicazione del nominativo del Direttore Tecnico a corredo della certificazione camerale sussiste unicamente per quelle imprese obbligate da specifiche norme alla presenza di detto organo tecnico-organizzativo nell’ambito della struttura aziendale e pertanto risulta illegittima una contraria previsione della lex specialis di gara per violazione dei principi di par condicio, di proporzionalità e non aggravamento della procedura concorsuale.
L’esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) può essere disposta solo a seguito di un apposito processo di valutazione della Stazione appaltante che deve culminare con un provvedimento motivato che rechi l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere alla decisione adottata, cosicché il destinatario sia in grado di comprenderne le ragioni e, conseguentemente, possa utilmente accedere all’eventuale tutela giurisdizionale.

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