10 lug 2024
Parere di precontenzioso n. 342 del 10 luglio 2024
Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da Vivai Antonio Marrone S.r.l. – Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio a basso impatto ambientale, di manutenzione del verde pubblico per la durata di mesi 36, oltre ad eventuale rinnovo di mesi 24, in favore del Comune di Biassono, espletata tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG A028864274 – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: Euro 987.050,25 – S.A.: Provincia di Monza e Brianza SUA.
UPREC - PREC 155-2024-S
Riferimenti normativi
Artt. 108, 110 del d.lgs. n. 36/2023.
Parole chiave
Offerte anomale, giustificazioni.
Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Anomalia dell’offerta – Discrezionalità tecnica – Sindacato – Limiti.
Le valutazioni della Stazione appaltante in ordine all’anomalia e/o alla congruità dell’offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il sindacato dell’Autorità non può, dunque, tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) dell’Amministrazione, né può comportare una verifica delle singole voci dell’offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera propria della P.A.
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