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Anno:2023
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

20 lug 2023

Parere di Precontenzioso n. 342 del 20 luglio 2023


Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da [ OMISSIS ]S.r.l. – Procedura aperta telematica per l’affidamento del accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Importo a base di gara: 7.550.000,00 euro - S.A.: Comune di Modica
UPREC/PRE/565/2023/PREC-S

Riferimenti normativi
Art. 80, comma 5, lett c-ter, d.lgs. 50/2016, 

Parole chiave
Precedenti risoluzioni - Esclusione automatica 

Massima
Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente –  Cause di esclusione - Risoluzione per inadempimento – Automatico effetto escludente – Clausola nulla

La clausola del bando che richiede come requisito di partecipazione che il concorrente non abbia subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara risoluzioni contrattuali per inadempimento è nulla se intrepretata come avente un effetto automaticamente escludente, perché in tale caso introdurrebbe un’ipotesi di esclusione automatica dalla gara non prevista dal d.lgs. n. 50/2016, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Riferimenti normativi
Art. 83 d.lgs. 50/2016

Parole chiave
Direttore tecnico – Discrezionalità della stazione appaltante

Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti di capacità tecnica e organizzativa – Obbligo di Direttore tecnico – Illegittimità
In un appalto di servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, la richiesta del requisito del certificato camerale recante l’indicazione del Direttore tecnico, è censurabile per difetto di logicità, ragionevolezza e proporzionalità in quanto eccessivamente e irragionevolmente limitativa della concorrenza. Essa infatti richiede la presenza di una figura professionale, tipizzata dal legislatore e identificata da uno specifico nomen juris, tipica del settore dei lavori pubblici, che le imprese operanti nel settore oggetto dell’appalto non hanno l’obbligo di nominare, per perseguire un obiettivo (quello di selezionare partecipanti dotati delle necessarie capacità organizzative e di gestione del servizio) che potrebbe essere conseguito, con minor sacrificio della concorrenza, tramite la richiesta di una figura professionale particolarmente qualificata e dotata di specifica esperienza nel campo di interesse. 

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