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Anno:2025
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

05 feb 2025

Parere di precontenzioso n. 37 del 5 febbraio 2025

Istanza di parere ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 – SA istante: Comune di Barletta – OE: Vivere Insieme Soc. Coop. Soc A RL - Sinergie Coop. Soc. - RTI Consorzio Matrix- Social Care- Global Care – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di asilo nido comunale (ex art. 53 Regolamento regionale n. 4/2007) Codice Gara nr. G02799 - CIG B2D46A7A51 – Importo a base di gara: 1.079.708,49 euro
UPREC-PRE-0397-2024-S-PREC

Riferimenti normativi
Articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023
Articolo 1, commi 52-53, della l. n. 190 del 2012

Parole chiave
Requisiti di ordine generale – Iscrizione nelle white list – Principio di eterointegrazione - Servizi di mensa in asilo

Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di ordine generale – Iscrizione nelle white list – Nuovo Codice – Etero-integrazione – Sussiste
Il requisito dell’iscrizione nelle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara. Nel caso in cui la legge di gara non preveda espressamente tale iscrizione si verifica un meccanismo di eterointegrazione.

Appalto pubblico – Servizi – Iscrizione nelle white list – Distinzione tra attività principale e attività secondaria – Non sussiste
Il criterio prescelto dal legislatore per l’individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione nelle white list è quello della tipologia di attività esercitata. Le vigenti disposizioni non operano pertanto alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese, né istituiscono un regime differenziato in ragione della natura dell’impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell’attività; prevedono, piuttosto, che laddove l’operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente.

Appalto pubblico – Servizi – Servizi di mensa in asilo nido – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di ordine generale – Iscrizione nelle white list – Obbligo – Sussiste
Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico di cui all’articolo 94, comma 2, del nuovo Codice che – ancora più chiaramente rispetto al D.lgs. n. 50/2016 – stabilisce che costituisce motivo di esclusione la sussistenza (a carico dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3) di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list. Tale requisito va posseduto dagli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, anche se non espressamente previsto nella legge di gara.
Il servizio di mensa all’interno di un asilo nido rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione di cui alla lettera i-ter) del comma 53 dell’art.1 della legge n. 190/2012, con conseguente necessità che l’operatore economico che svolge la prestazione sia in possesso del requisito di iscrizione alle white list.

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