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Anno:2022
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

06 set 2022

Parere di Precontenzioso n. 405 del 6 settembre 2022

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Ali Integrazione Scs – Appalto del servizio: "Progetto comunale di inserimento lavorativo a favore di persone appartenenti alle categorie svantaggiate e in stato di disagio socio-economico-Annualità 2022-2023-2024” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 132.753,62 – S.A.: Comune di Teulada.        
PREC 104/2022/S

Riferimenti normativi
Artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave
Offerta anormalmente bassa – Verifica costo del lavoro – Trattamenti salariali minimi inderogabili e costo medio orario – Modifica singole voci di costo – Modalità corrette di verifica della congruità. 

Massima
Appalto pubblico – In generale – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Verifica di congruità offerta aggiudicataria – Verifica rispetto minimi salariali retributivi – Costo medio del lavoro – Tabelle Ministeriali – Modalità corrette di verifica della congruità – Limiti alla discrezionalità valutativa della Stazione appaltante. 
Il procedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice deve essere condotto dall’Amministrazione committente avendo cura di saggiare l’attendibilità e serietà delle giustificazioni addotte dal concorrente con riferimento alle Tabelle Ministeriali del costo del lavoro di cui all’art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici, tenendo presente che le suddette Tabelle costituiscono un mero parametro di valutazione della complessiva adeguatezza e congruità dell’offerta, la quale va acquisita, ai fini dell’apprezzamento dei profili di anomalia, in termini globali ed omnicomprensivi, mentre ai sensi dell’art. 97, comma 6 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle diverse categorie).

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