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Anno:2024
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

30 set 2024

Parere di precontenzioso n. 435 del 30 settembre 2024

Istanza di parere ex art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 – OE istante: ECO + ECO S.R.L. – SA: AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.– Asta attuata mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 3 del R.D. 1923, n. 2440 e ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827/1924 - Procedura con il sistema delle offerte segrete per l’alienazione e la valorizzazione economica di rifiuti urbani riciclabili - in regime di somministrazione giornaliera di imballaggi in materiali misti (plastica e lattine) e di imballaggi in plastica, nonché della raccolta e valorizzazione economica dei rottami ferrosi provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci gestiti da Agno Chiampo Ambiente Srl. – Importo a base di gara: 2.715.300,00 euro
UPREC-PRE-0212-2024-S-PREC

Riferimenti normativi
R.D. n. 2440/1923; R.D. n. 827/1924; Art.13, d.lgs. n. 36/2023; Artt. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023

Parole chiave
Appalto pubblico – In generale - Contratti attivi - Contratti esclusi - Disciplina applicabile 
Appalto pubblico – In generale – Principio del risultato – Principio della fiducia – Principio dell’accesso al mercato

Massima
Appalto pubblico – In generale - Contratti attivi -Contratti esclusi - Disciplina applicabile – Principi
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 36/2023, le disposizioni del Codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. L’affidamento dei contratti che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3, ovvero, come noto, il principio di risultato (art. 1) il principio della fiducia (art. 2) e il principio dell’accesso al mercato (art. 3). 
Appalto pubblico – In generale – Principio del risultato – Principio della fiducia – Principio dell’accesso al mercato
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, operando una codificazione di taluni principi, mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica. Il Codice attribuisce dunque un particolare ruolo al principio del risultato, al correlato principio della fiducia e al nesso inscindibile con la concorrenza. In particolare, il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale ed è legato da un nesso inscindibile con la concorrenza. L’amministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in difesa dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento; il principio della fiducia porta invece a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile; mentre la concorrenza opera in funzione del risultato rendendosi funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti e non si atteggia più come principio meramente formale e a sé stante.

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