12 ott 2022
Parere di Precontenzioso n. 469 del 12 ottobre 2022
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da AB-International S.r.l. – Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la stipula della polizza assicurativa scolastica integrativa – Importo a base di gara: non indicato – S.A. Istituto Comprensivo di Osio Sopra (BG)
PREC 121/2022/S
Riferimenti normativi
Articolo 35 d.lgs. n. 50/2016
Parole chiave
Bando – base d’asta – stima
Massima
Appalto di servizi – bando di gara – importo a base d’asta – stima presunta - assenza – non è conforme – principio di separazione – attività del broker
La corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo per la S.A. (e non una scelta discrezionale della stessa), quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell’appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l’individuazione del giusto procedimento di gara.
L’inserimento dell’offerta tecnica e dell’offerta economica nella medesima busta non è conforme al principio generale della separazione tra offerta tecnica ed economica.
L’attività del broker non può spingersi fino alla scelta delle imprese affidatarie dei servizi assicurativi;
Riferimenti normativi
Articolo 95 d.lgs. n. 50/2016
Parole chiave
Criteri - elementi soggettivi
Massima
Criteri di aggiudicazione - non sono conformi
Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente.
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