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Anno:2023
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

08 feb 2023

Parere di precontenzioso n. 51 del 8 febbraio 2023

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società MA.CO.RI. Srl – Lavori di costruzione di una palestra per Istituto Alberghiero “P. Artusi” con sede in Chianciano Terme (SI)-Strada del Morellone – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 1.492.846,84 – S.A.: Provincia di Siena.
PREC 3/2023/L/PB

Riferimenti normativi
Articolo 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016; Articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108)

Parole chiave
Dichiarazione essenziale – Apparente Omissione – Errata compilazione del modulo dichiarativo – Errore scusabile – Soccorso istruttorio. 

Massima
Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Fasi – Offerta – Dichiarazione
essenziale – Apparente omissione – Errore scusabile – Soccorso istruttorio – Ammissibilità.
Qualora una dichiarazione essenziale ai fini dell’ammissione alla gara (che nel caso di specie riguarda l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108) sia contenuta in un modulo la cui compilazione è stata effettuata sulla base di un criterio che risulti uniformemente applicato a tutte le dichiarazioni presenti nel modulo medesimo – attraverso il collegamento della volontà dichiarativa alla mancata spunta delle singole dichiarazioni anziché al contrassegno delle medesime (e proprio in ragione di ciò ne sia risultata un’apparente assenza dichiarativa in relazione all’obbligo assunzionale giovanile e femminile) –, al fine di accertare l’effettiva intenzione dichiarativa dell’operatore economico è ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio, che risulta inapplicabile solo qualora la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità della domanda di partecipazione siano afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, ovvero quando tali carenze “non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.


 

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