02 nov 2022
Parere di precontenzioso n. 524 del 2 novembre 2022
Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da CE.SUB. S.r.l. – Indagini e rilievi al molo San Vincenzo e alla diga Duca degli Abruzzi per i danni causati dalle mareggiate del 28 e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021 – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Base d’asta: 144.088,06 euro - S.A.: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
PREC 124/2022/L
Riferimenti normativi
D.lgs. n. 50 del 2016, art. 83, comma 8
D.P.R. n. 207 del 2010, art. 92, comma 2
Parole chiave
Raggruppamento – Ripartizione quote di esecuzione
Massima
Appalto pubblico – In genere – Soggetti partecipanti – Raggruppamento temporaneo di imprese – Quote di qualificazione e di esecuzione – Impresa mandataria – Quota maggioritaria – Singola categoria - Inammissibile
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia C 642/20 del 28 aprile 2022, non è esigibile in base alla vigente normativa che l’impresa capogruppo debba possedere i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria, né con riferimento all’intero appalto, né con riferimento alla singola categoria di cui esso si compone, né tanto meno che debba eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ferma restando la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, nei bandi di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento. Rimane fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese raggruppande deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna.
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