20 nov 2024
Parere di precontenzioso n. 525 del 20 novembre 2024
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880 S.r.l. – Procedura di gara aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, relativi all’intervento denominato “utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minimi – lavori di completamento della diga principale sul rio Monti Nieddu” - Importo a base di gara: Euro 94.128.301,62 - S.A.: Invitalia S.p.A.
UPREC - PREC 271-2024-L
Riferimenti normativi
Artt. 66, 104 e 108.
Parole chiave
Appalto integrato, servizi di progettazione, avvalimento premiale, offerta tecnica, limiti dimensionali, capacità professionale.
Massima
Appalto pubblico – Appalto integrato – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Offerta tecnica – Avvalimento premiale – Collaboratore esterno – Necessità del contratto di avvalimento – Non sussiste.
Appalto pubblico – Appalto integrato – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Offerta tecnica – Limiti dimensionali – Necessità – Riduzione delle dimensioni del carattere – Violazione – Non sussiste – Ragioni.
Appalto pubblico – Appalto integrato - Scelta del contraente – Procedura – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione – Servizi di progettazione – Comprova – Modalità – Disciplina di settore.
La finalità dell’avvalimento, sia c.d. puro che premiale, è quella di acquisire in prestito risorse o mezzi che il concorrente deve possedere in proprio, ai fini della partecipazione alla gara ovvero ai fini della valorizzazione della propria offerta. Laddove, in sede di offerta tecnica, la lex specialis di gara non imponga di impiegare per l’esecuzione dell’appalto solo personale dipendente e il concorrente decida di ricorrere all’ausilio di un consulente esterno, non è necessario ricorrere all’avvalimento premiale per acquisire una figura professionale (nel caso in esame, è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione di impegno del professionista a supportare l’impresa in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell’appalto).
La sola violazione della dimensione del carattere utilizzato in alcune tabelle della relazione tecnica non impatta sulla valutabilità dell’offerta in parte qua, quando è stato rispettato il numero massimo di pagine prescritto nella lex specialis, quest’ultima non prevede espressamente la non valutabilità dell’offerta in caso di riduzione della dimensione del carattere e la Commissione, nel rispetto del principio di par condicio, abbia valutato integralmente tutte le offerte che non rispettavano fedelmente il font size. In presenza di tali circostanze la valutazione dell’offerta non ha comporta un aggravamento nel processo valutativo, cui è funzionale la previsione di limiti dimensionali nella redazione dell’offerta tecnica.
In seguito all’abrogazione dell’art. 263, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, le Linee guida ANAC n. 1 e il Bando-tipo ANAC n. 3/2018, analogamente al Documento di consultazione del nuovo Bando-tipo n. 2/2023 (non ancora adottato), per ampliare la partecipazione, hanno fissato il principio della valutabilità, sia a fini partecipativi che premiali, dei servizi di progettazione “espletati” in data antecedente la pubblicazione del bando, la cui comprova è fornita mediante i documenti richiesti dalla stazione appaltante nella lex specialis. Non rileva che sia stata avviata la procedura di affidamento dei lavori e che l’opera oggetto di progettazione sia stata realizzata e, in mancanza di una esplicita indicazione riportata negli atti di gara, i concorrenti non sono tenuti ad indicare gli estremi dell’atto di validazione del progetto esecutivo.
Documenti correlati
Hai bisogno di contattare ANAC?
Scrivi al Contact Center o visita la pagina dei contatti per trovare quelli che desideri.