02 nov 2022
Parere di precontenzioso n. 527 del 2 novembre 2022
Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. presentata da AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD – CONGIUNTA PER ADESIONE da parte della SIRIO AMBIENTE & CONSULTING s.r.l. - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, su Piattaforma MePA per l’affidamento di un appalto misto di lavori di messa in sicurezza e bonifica e servizi di smaltimento rifiuti provenienti dal sito potenzialmente inquinato presso l'Ospedale di Nola in Via Seminario – CUP: D78I17000160002 – CIG: 9207557C65 – Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo - Importo a base di gara: 323.292,98 euro – SA: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
PREC 148/2022/LS - PB
Riferimenti normativi
Articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016; Articolo 83, d.lgs. n. 50/2016
Parole chiave
Appalto pubblico – Appalto misto – Offerta - Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Obbligo di indicazione in sede di offerta – Impossibilità materiale di indicazione – Soccorso Istruttorio - Condizioni
Massima
Appalto pubblico – Appalto misto – Offerta - Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Obbligo di indicazione in sede di offerta – Impossibilità materiale di indicazione – Soccorso Istruttorio - Condizioni
L’offerta economica deve indicare obbligatoriamente e separatamente i costi della manodopera in virtù di un obbligo legale previsto dall’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. I costi della manodopera che non siano stati indicati con l’offerta economica non sono suscettibili di integrazione in gara in occasione delle giustificazioni rese ai sensi dell’articolo 97, né in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9. Ove tuttavia sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare separatamente quei costi e derivante da circostanze idonee a “generare confusione” in capo agli offerenti, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.
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