30 nov 2022
Parere di precontenzioso n. 563 del 30 novembre 2022
Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dal Comune di Como – Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità post incidente nel territorio del Comune di Como – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Base d’asta: 275.000,00 euro - S.A.: Comune di Como
PREC 151/2022/S
Riferimenti normativi
D.lgs. n. 50 del 2016, art. 36.
L. n. 120 del 2020, art. 1, comma 2, lett. b).
Parole chiave
Procedura negoziata – Rotazione - Sorteggio
Massima
Contratti pubblici – Contratti sottosoglia – Limitazione del numero degli operatori economici invitati a presentare offerta - Sorteggio - Principio di rotazione – Si applica
Il criterio della rotazione non si applica quando il nuovo affidamento avviene tramite procedure aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Di contro, la limitazione del numero degli operatori economici che sono invitati a presentare offerta circoscrive il confronto competitivo a un numero ristretto di soggetti e rappresenta un ostacolo alla distribuzione tra gli operatori del settore delle opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico. Da qui la necessità, anche quando la selezione degli operatori da invitare è effettuata tramite sorteggio, della misura della rotazione che, in funzione pro-concorrenziale, favorisce una maggiore distribuzione delle chances, escludendo dal novero dei soggetti ammessi a partecipare chi ha già avuto tale opportunità in occasione del precedente affidamento.
Contratti pubblici – Contratti sottosoglia – Principio di rotazione – Precedente affidatario per fatti concludenti - Si applica
Il mancato espletamento di procedure per l’aggiudicazione di un appalto non può valere ad escludere la rotazione nei confronti dell’operatore economico a cui il servizio oggetto dell’appalto è stato affidato con modalità diverse, e addirittura violative, da quelle previste dalla disciplina di settore. Tenuto conto della ratio e della finalità del principio di rotazione di favorire la distribuzione delle opportunità di aggiudicazione, la rotazione va applicata nei confronti dell’ultimo affidatario del servizio, indipendentemente dalle modalità con cui lo stesso gli è stato attribuito.
Documenti correlati
Hai bisogno di contattare ANAC?
Scrivi al Contact Center o visita la pagina dei contatti per trovare quelli che desideri.