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Anno:2023
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

19 dic 2023

Parere di precontenzioso n. 587 del 19 dicembre 2023

Istanza CONGIUNTA presentata dalla [OMISSIS]S.r.l. e il Comune di Siracusa - Settore Sviluppo Sostenibile e tutela del Territorio e dell'Ambiente e Transazione Energetica - Servizio Igiene Urbana - Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Direttore dell'esecuzione del contratto relativo al "Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, classificato come "verde" ai sensi del DM 13.02.2014, all'interno dell'ARO del Comune di Siracusa, gestito dalla Ditta Tekra S.r.l.. Importo a base di gara euro: 212.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: Comune di Siracusa - Settore Sviluppo Sostenibile e tutela del Territorio e dell'Ambiente e Transazione Energetica - Servizio Igiene Urbana
UPREC-PRE 824/2023/S/PREC

Riferimenti normativi
Art. 80, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del Contraente – Esclusione – Grave illecito professionale – falsa dichiarazione – non sussiste.

Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del Contraente – Esclusione – Grave illecito professionale – falsa dichiarazione – non sussiste.

Premesso che l'omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé autonoma causa escludente, parimenti l’omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali (o la dichiarazione reticente su tali fatti) non è mai nell’art. 80, comma 5, lett. c) autonoma causa di esclusione, allo stesso tempo non sussiste l’obbligo dichiarativo di precedenti esclusioni, trovando applicazione il condiviso principio secondo cui il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare (e, pertanto non incorre in omissione informativa rilevante ai sensi ai dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016) le esclusioni disposte nei suoi confronti in precedenti gare, poiché la causa di esclusione che potrebbe dar luogo all’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata, non avendo efficacia ultrattiva in altre procedure, pena, in caso contrario, l’inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva. L’esclusione, infatti, rileva non in sé come un grave illecito, ma al più come adeguato mezzo di prova dei gravi illeciti professionali da cui è scaturita e la cui valutazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.

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